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Il lavoro agile e gli adempimenti contributivi

by Giovanni Barone | Apr 21, 2021 | Blog

L’ultimo anno ha fatto scoprire i vantaggi del lavoro agile o smart-working. a volte per motivi contingenti, a volte per scelte personali dei lavoratori.

In questo contesto, molti dipendenti hanno scelto di svolgere la propria attività lavorativa dall’estero, ovvero in Italia, in modalità remoto.

Laddove, per la tipologia di attività esercitata, non vi sia la necessità dell’apertura di una branch, c’è da chiedersi quali sono gli obblighi e gli adempimenti per un datore di lavoro italiano (ovvero estero) nel caso di un lavoratore estero o italiano che presti la sua attività lavorativa in Italia o all’estero.

 

Principio generale del lavoro agile

Limitando l’analisi al caso di lavoratori provenienti da altri Stati europei che decidono di far rientro in Italia per lavorare da remoto, occorre evidenziare che l’art. 11, par. 3, lett. a) del Reg. CE 883/1994 stabilisce il principio della territorialità, secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale del Paese in cui è prestata l’attività lavorativa.

Nel caso di trasferimenti volontari, non dettati da esigenze aziendali, non possono trovare applicazione le norme del Regolamento che – in caso di distacco o trasferta – derogano al principio generale enunciato.

Ne deriva che – in assenza di indicazione specifiche – troverà piena applicazione il principio di territorialità ed il datore di lavoro estero che non ha una stabile organizzazione o una struttura operativa in Italia, così come il lavoratore, dovranno pagare i contributi assistenziali e previdenziali nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ovvero in Italia.

 

Il rappresentante previdenziale e i suoi obblighi

Per adempiere agli obblighi previsti in ottemperanza al principio di territorialità, il datore di lavoro estero deve nominare un rappresentante previdenziale in Italia, affinché quest’ultimo lo assista e assolva agli obblighi contributivi italiani per conto del datore di lavoro .

Il rappresentante previdenziale avrà quindi il mandato di:

  • versare mensilmente i contributi mensili, entro le scadenze previste,
  • provvedere alla tenuta del LUL;
  • predisporre tutti i documenti necessari in relazione al rapporto di lavoro (CU, F24, Uniemens).

È importante evidenziare che il primo responsabile del versamento dei contributi è il datore di lavoro estero; tuttavia, il rappresentante previdenziale è obbligato in solido in caso di omesso versamento.

Da un punto di vista fiscale, la rappresentanza contributiva non comporta che la stessa assolva agli obblighi di sostituzione d’imposta, propri invece di un datore di lavoro italiano. Il rappresentante contributivo non potrà quindi trattenere le imposte al dipendente in sede di elaborazione del cedolino, predisposto ai soli fini previdenziali, ed il lavoratore, ricorrendone le condizioni, dovrà adempiere ai suoi obblighi fiscali mediante presentazione della dichiarazione dei redditi ed in base al suo status di residenza fiscale.

Tale caso sarà oggetto di un approfondimento con un articolo successivo.

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