La fine dello stato di emergenza non ha cambiato le regole semplificate in materia di smart working.
Con la risposta ad interpello n. 185 dell’8 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di demansionamento e danno da perdita di chance sostenendo che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Prima di entrare nel merito della statuizione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno precisare che in tema di demansionamento, possiamo principalmente distinguere:
- il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno,
- il danno non patrimoniale, comprendente tra l’altro (i) il danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, (ii) il danno esistenziale, come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del lavoratore, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, (iii) il danno all’immagine professionale ed (i) il danno alla dignità personale del lavoratore.
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Ciò precisato, la vicenda che ha interessato l’ente competente trae origine dalla richiesta di una società che avendo già riversato all’Erario la ritenuta – operata su un importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno ad un dipendente – voleva comprendere:
- se l’importo in argomento fosse volto a reintegrare il danno emergente e, pertanto, fosse da considerarsi privo di rilevanza reddituale e impropriamente assoggettato a ritenuta o, diversamente, o diretto a reintegrare il lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, quindi, correttamente assoggettato a ritenute,
- le modalità per recuperare la ritenuta potenzialmente considerata versata in errore, ipotizzando di poterlo fare in sede di presentazione del modello 770/2021 integrativo, relativo all’anno di imposta 2020.
In particolare, nel 2020 l’istante aveva corrisposto in due tranche a favore di un ex dipendente, l’intera somma riconosciuta a titolo di risarcimento per demansionamento da una sentenza del Tribunale adito dallo stesso lavoratore.
Nello specifico, una prima tranche come importo al netto della ritenuta alla fonte, poi, su sollecito ufficiale dell’ex dipendente, che aveva reclamato la non imponibilità della somma in questione, una seconda tranche versando allo stesso la differenza tra quanto liquidato con la sentenza e quanto effettivamente ricevuto.
In risposta al quesito, precisa l’Agenza dell’Entrate che in base all’art. 6, co. 2, TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Al riguardo, in diversi documenti di prassi è stato precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce.
Diversamente non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente).
Tanto premesso, l’Agenzia conclude, che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, in seguito alla lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio.
Pertanto, avendo la società istante già restituito la ritenuta all’ex dipendente, potrà recuperare tale importo presentando la dichiarazione integrativa del modello 770/2021 relativo all’anno di imposta .
Con la risposta ad Interpello, dunque, l’Agenzia delle Entrate ribadisce non solo che in tema di demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili ma anche che la chance rappresenta un valore suscettibile di autonoma valutazione dal punto di vista economico, configurando, la sua perdita, un danno attuale e risarcibile.