La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Le principali novità introdotte

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il Dipartimento del Tesoro ha avviato la consultazione pubblica sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (Direttiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) che ha significativamente rafforzato gli obblighi di reporting delle imprese in materia di sostenibilità con il fine ultimo di promuovere la trasparenza e la divulgazione delle informazioni concernenti gli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività.

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Il termine ultimo entro cui poter inviare i commenti è il 18 marzo 2024. In attesa, quindi, che tale Direttiva venga recepita nel nostro ordinamento entro e non oltre il 6 luglio 2024, appare opportuno esaminare le principali novità introdotte dalla CSRD.

  • L’obbligo di rendicontazione di sostenibilità viene esteso a tutte le imprese quotate e tutte le grandi imprese (a livello UE, si passa dalle attuali 12.000 imprese tenute alla cosiddetta Dichiarazione Non Finanziaria ad una platea di 49.000 imprese obbligate; In Italia si passa da 200 imprese obbligate a 4.200 soggette al nuovo obbligo di rendicontazione).
  • Il report di sostenibilità diventa parte integrante della relazione sulla gestione, con tutte le conseguenze in materia di responsabilità dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, nonché di attestazione da parte del dirigente preposto.
  • Il report di sostenibilità dovrà obbligatoriamente essere redatto secondo i nuovi principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
  • Il report di sostenibilità dovrà essere redatto secondo un formato XBRL (il tracciato è ancora in corso di definizione) e dovrà essere trasmesso al sistema centralizzato ESAP (European Single Acces Point).
  • Il reporting dovrà essere fondato su un approccio di doppia materialità (materialità di impatto e materialità finanziaria).
  • L’ambito di consolidamento del report non si esaurirà al perimetro di consolidamento del bilancio consolidato ma si estenderà anche alla catena del valore dell’impresa, a monte e a valle o, più precisamente, a quei soggetti della catena del valore che incidono significativamente sull’attività dell’impresa.
  • Il report dovrà obbligatoriamente essere assoggettato ad assurance esterna.
  • Le informazioni rese dovranno essere retrospettive e prospettiche: pertanto, il report non conterrà solamente i dati storici o consuntivi delle imprese ma dovrà fornire anche informazioni: i) sulle strategie di sostenibilità della stessa, ii) sugli obiettivi di sostenibilità fissati e iii) sui progressi compiuti per il raggiungimento di questi obiettivi.
  • Il report di sostenibilità dovrà contenere anche le informazioni previste dalla tassonomia europea.

I tempi di introduzione dell’obbligo di reporting ESRS

L’introduzione dell’obbligo di rendicontazione, che dovrà seguire gli standard ESRS, sarà graduale, come di seguito indicato.

  • Dall’esercizio 2024 (report che verrà predisposto nel 2025) sono obbligate le imprese già soggette all’obbligo di Dichiarazione Non Finanziaria (grandi imprese quotate e ).
  • Dall’esercizio 2025 (report che verrà predisposto nel 2026) sono obbligate tutte le grandi imprese (diverse da quelle di cui al punto precedente).
  • Dall’esercizio 2026 (report che verrà predisposto nel 2027) sono obbligate le PMI quotate (con la facoltà però di astenersi per due anni, quindi in sostanza un differimento dell’obbligo effettivo all’esercizio 2028).
  • Dall’esercizio 2028 (report che verrà predisposto nel 2029) sono obbligate le imprese capogruppo residenti in Paesi extra UE, se generano in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e hanno almeno: i) un’impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o ii) una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 50 milioni di euro nell’esercizio precedente.

 

La doppia materialità

La Double Materiality rappresenta probabilmente la maggiore novità dei principi di rendicontazione ESRS, che lo differenzia dagli altri sistemi di reporting di sostenibilità in uso nel mondo. La doppia materialità rappresenta la somma dei temi di sostenibilità rilevanti in ambito di impatto (sull’ambiente e sulla società) e in ambito finanziario. Si tratta sostanzialmente di analizzare le attività dell’impresa secondo una duplice prospettiva:

  • Materialità di impatto – questa prospettiva esamina come le attività aziendali impattino su questioni ambientali e sociali. Include aspetti come lo sfruttamento delle risorse, le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro e il contributo al benessere e allo sviluppo delle comunità locali.
  • Materialità finanziaria – questa prospettiva valuta come i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possono influenzare la stabilità finanziaria e operativa di un’organizzazione. Ad esempio, i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio materiale se causano danni agli impianti di produzione o interrompono la catena di fornitura. Allo stesso modo, questioni sociali, pratiche lavorative e/o cambiamenti legislativi possono influenzare la reputazione dell’azienda e le sue performance, ovvero limitare le sue potenzialità di crescita.

Per supportare le imprese nell’implementazione della Double Materiality,   (European Financial Reporting Advisory Group, ovvero l’organismo di advisory della Commissione Europea nel campo del reporting aziendale) ha elaborato una apposita guida denominata “Materiality assessment implementation guidance”, posta in consultazione alla fine del mese di dicembre 2023, che descrive gli obblighi di rendicontazione sulla valutazione di materialità, compresa l’illustrazione delle possibili fasi del processo per individuare le informazioni da riportare in merito agli impatti, rischi e opportunità (IRO) della propria attività in materia ambientale, sociale e di governance. Contiene inoltre domande frequenti sulla valutazione della doppia materialità (dal punto di vista della rilevanza dell’impatto o della prospettiva della rilevanza finanziaria o di entrambe) per fornire indicazioni pratiche sull’attuazione.

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