IRES premiale 2025 

L’art. 1 co. 436 – 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto una nuova agevolazione, la c.d. “IRES premiale” 2025, destinata a tutte le società e più in particolare alle società e agli enti di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR, ovvero: 

  • Società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; 
  • Società cooperative e di mutua assicurazione; 
  • Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato; 
  • Enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; 
  • Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato con stabile organizzazione in Italia. 

IRES premiale 2025

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“L’IRES premiale” è applicabile esclusivamente nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, quindi nel 2025 per i soggetti solari (Modello redditi 2026) o, ad esempio, nel periodo dal 01.04.2025 al 31.03.2026 per coloro che chiudono l’esercizio al 31.03.2025. 

 

Agevolazione IRES premiale 2025

L’agevolazione prevede un’imposta al 20% per le società che: i) accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, ii) reinvestono in beni 4.0 e 5.0 e iii) effettuano nuove assunzioni, rispettando alcune condizioni. 

In particolare, le condizioni per usufruire della suddetta agevolazione sono le seguenti: 

  • Una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonato a riserva. Non è stato ancora chiarito se le riserve obbligatorie debbano essere computate oppure no nel calcolo dell’80%. Certamente la norma parla di accantonare “un’apposita riserva” per cui si ritiene che avrà una propria voce nel passivo; 
  • Un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche attraverso contratti di leasing finanziario, di beni strumentali nuovi (beni materiali e immateriali 4.0 e 5.0) utilizzati in strutture produttive all’interno del territorio dello Stato per un importo minimo di 20.000 euro; 
  • Occupazione dell’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 non diminuita rispetto alla media del triennio 2022-2024 da considerare con il metodo ULA (Unità Lavorative Annue – metodo con il quale si misura la media della forza aziendale presente);  
  • Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato in misura non inferiore all’1% del totale dei lavoratori presenti al 31.12.2024 e comunque non meno di una nuova assunzione. 

Riguardo alla base di calcolo, l’aliquota ridotta al 20% si applica sull’intero reddito d’impresa dichiarato nel 2025 attraverso il modello redditi 2026. 

Tra gli aspetti da tenere in considerazione nell’applicazione della nuova disciplina c’è il carattere temporaneo della stessa prevista al momento solo per l’anno in corso. 

Un altro aspetto da tenere in considerazione potrebbe riguardare le società costituite nel 2024 o nel 2025 in quanto risulterebbero precluse dall’applicazione dell’agevolazione poiché mancherebbe il requisito del confronto con l’utile dell’anno 2023. 

L’obbligo di tenere in considerazione gli utili del 2023 è stato previsto per evitare che si potessero mettere in pratica azioni per comprimere il più possibile l’utile del 2024. Infatti, la quota da destinare ad investimenti dovrà essere almeno il 30% degli utili accantonati nel 2024 ma non inferiori al 24% degli utili del 2023. 

I beni oggetto dell’investimento dovranno rispettare i seguenti requisiti: 

  • Indicati all’interno degli allegati A e B della L. 232/2016 nonché nell’art. 38 del DL 19/2024; 
  • Strumentali; 
  • Nuovi; 
  • Utilizzati in sedi produttivi nel territorio dello Stato. 

Riguardo al periodo in cui realizzare tali investimenti, è stato stabilito dalla norma che debba essere quello intercorrente tra l’entrata in vigore della stessa, ovvero 01.01.2025, e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2025. 

Due sono le principali cause di decadenza previste dall’art. 1 co. 438 della L. 207/2024: 

  • Il caso in cui la riserva dell’80% dell’utile viene distribuita entro il secondo esercizio successivo al 31.12.2024 quindi entro il 31.12.2026 per i soggetti solari; 
  • Il caso in cui i beni oggetti dell’investimento siano alienati in Italia o all’estero o destinati ad attività diverse dall’attività produttiva entro il quinto esercizio. 

Conclusioni

Non sono pochi quindi i dubbi sul raggio di applicazione sollevati con l’introduzione di questa nuova agevolazione per cui si attende l’emanazione di un apposito decreto attuativo oltre che eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

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