Nuovi termini di presentazione con vantaggi per la dichiarazione tardiva
L’art. 2 comma 6 lett. a) n. 1 del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha variato nuovamente i termini di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP, modificando l’art. 11 comma 1 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), il quale a sua volta modifica i commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98 aventi ad oggetto i termini di presentazione delle dichiarazioni rispettivamente:
- delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati;
- dei soggetti IRES.
Dunque, a seguito di tale intervento sono state modificate le scadenze a regime per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP, posticipandole, ovvero:
- dal 30 settembre al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche, le società di persone e soggetti equiparati, nonché per i soggetti IRES “solari”;
- dall’ultimo giorno del nono mese, all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non solari”.
Pertanto, per i soggetti “solari” i modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023, dovranno essere presentati telematicamente entro il 31 ottobre 2024, in luogo del termine del 15 ottobre che era previsto dall’art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024.
Per i soggetti “non solari”, invece, la nuova scadenza della fine del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, introdotta dal DLgs. 108/2024, si applicherà ai termini di presentazione delle dichiarazioni che scadono a partire dal 2 maggio 2024. Poiché il DLgs. 108/2024 ha allungato di fatto i termini originariamente previsti dalle disposizioni previgenti (art. 11 del DLgs. 1/2024 e art. 38 comma 1 del DLgs. 13/2024), non si pongono problemi qualora, successivamente al 2 maggio 2024, siano state presentate dichiarazioni rispettando i precedenti termini più brevi.
La modifica del termine di presentazione delle dichiarazioni, di conseguenza, si riflette anche sul conteggio dei “90 giorni dalla scadenza” per considerare omessa la dichiarazione presentata tardivamente, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98.
Ad esempio, analizzando il caso di una società di capitali avente periodo d’imposta 1° ottobre 2022 – 30 settembre 2023, qualora non avesse presentato i modelli REDDITI SC 2023 e IRAP 2023 entro il 30 giugno 2024, potrà beneficiare del maggior termine stabilito dal DLgs. 108/2024, presentando tardivamente le suddette dichiarazioni entro il 29 ottobre 2024, cioè entro 90 giorni dal nuovo termine del 31 luglio 2024 (ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), invece che entro il 28 settembre 2024 (90 giorni dalla vecchia scadenza del 30 giugno 2024).