INFOFLASH TAX OTTOBRE 2024

Concordato preventivo biennale e sanatoria

Il concordato preventivo biennale (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) – in forma abbreviata con la sigla “CPB” – è un istituto di compliance destinato ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Sostanzialmente, il concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. Dunque, il concordato consiste nella definizione per i periodi di imposta 2024 e 2025, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e Irpef) e dell’IRAP. La definizione del reddito e del valore della produzione si concretizza tramite l’accettazione facoltativa da parte del contribuente della proposta di concordato direttamente formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’andamento economico del settore in cui opera il contribuente, e sulla base delle analisi relative alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), (oltre che i contribuenti in regime forfettario).

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto, dall’art. 11 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, e precisamente entro il 31 ottobre 2024 per i soggetti con esercizio ad anno solare ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per gli altri soggetti. A riguardo si evidenzia che la verifica dei requisiti per l’accesso al CNB deve concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRES e/o ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rileveranno ai fini fiscali. Ai contribuenti che aderiscono alla proposta di concordato, per i periodi di imposta oggetto del concordato (2024 – 2025), sono riconosciuti diversi benefici premiali, ovvero:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente. Tra le principali ipotesi in cui il concordato cessa di avere efficacia, vi è la cessazione dell’attività e il superamento della soglia dei ricavi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, in misura superiore al 50 per cento. Inoltre, al verificarsi di particolari violazioni, il Concordato decade e cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta definiti. Il verificarsi di una causa di esclusione e il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato rappresentano alcune tra le cause che comportano la decadenza dell’istituto.

 

Sanatoria

Con l’intento di incrementare l’attrattiva per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale, in sede di conversione del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. “Decreto Omnibus”), il legislatore ha previsto specifiche disposizioni che consentono esclusivamente ai soggetti ISA che aderiscono al CNB di fruire di un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022.

Infatti, l’articolo 2-quater, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, consente, facoltativamente, a coloro che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che intendono aderire al concordato preventivo biennale, entro il 31 ottobre 2024, di avvalersi di uno speciale regime di ravvedimento, basato sul versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per i periodi di imposta dal 2018 al 2022. Dunque, l’adesione al Cpb è condizione necessaria per accedere alla sanatoria sui periodi pregressi, che resta invece facoltativa per chi ha aderito al Cpb.

Il calcolo della base imponibile e della relativa imposta sostitutiva da versare per sanare le violazioni relative ai periodi d’imposta per la quale si sceglie di aderire, varia in ragione del risultato ottenuto ai fini ISA.

Inoltre, in base all’esposto della normativa, non sarà possibile eseguire la sanatoria per i periodi d’imposta per i quali risulta dichiarata validamente una causa di esclusione ai fini ISA.

A riguardo, nei cassetti fiscali dei singoli contribuenti sono disponibili gli importi (precalcolati per ciascun anno di imposta sanabile) da versare (eventualmente) per formalizzare l’accesso alla sanatoria. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati a decorrere dal 31 marzo 2025. Il versamento e la contestuale adesione alla sanatoria, di fatto, “protegge” il contribuente da accertamenti fiscali (ai fini Ires ed Irap) per le annualità in cui si determina l’adesione.

Sia con riferimento al Concordato Preventivo Biennale sia con riferimento alla Sanatoria, per i soggetti che potrebbero aderire alle normative suddette, LDP sta effettuando le analisi di convenienza per singolo contribuente al fine di valutarne l’effettiva fattibilità e la conseguente adesione. Per poter definire l’eventuale adesione, sarà pertanto cura dello Studio contattare i singoli contribuenti che potranno effettivamente ottenere un vantaggio economico e sostanziale dall’applicazione dei suddetti istituti.

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