Nuovo Patent Box circolare n.5/E/2023 – Sintesi delle novità
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 sulla nuova disciplina del Patent Box introdotta dal decreto fiscale (DL n.146-2021). La versione definitiva della circolare arriva a conclusione della consultazione pubblica con gli operatori del settore, conclusasi in data 3 febbraio 2023, e riporta anche le risposte a specifici quesiti in materia.
In concomitanza, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo.
La nuova circolare, oltre a illustrare approfonditamente l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime, fornisce indicazioni sul regime transitorio, ovvero il passaggio dal vecchio al nuovo Patent Box.
Nel seguito vengono riportati i principali chiarimenti contenuti nella circolare.
Chiarimenti sul nuovo Patent Box
L’attuale regime di Patent Box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.
Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime c.d. “front-end”), pur mantenendo i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime.
Rispetto al passato, il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Pertanto, il contribuente beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio la circolare in oggetto fornisce chiarimenti in relazione:
- all’impianto generale dell’istituto;
- ai requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
- alle condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’amministrazione finanziaria;
- alle soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent Box.
Il documento precisa, in particolare, che il nuovo Patent Box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del dl n. 146-2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (periodo d’imposta “a cavallo”) possono fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, è possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Il documento di prassi risolve due criticità.
La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
La seconda, invece, attiene al coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent Box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il comma 203 della legge n. 160-2019 prevede che “per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […] in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione Patent Box deve essere qualificata come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta; ne consegue che la base di calcolo di tale ultima agevolazione deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent Box.
L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160-2019, eventualmente già fruito. Tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella specifica disciplina al momento applicabili.
LDP rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.
Milano, Marzo 2023