A rischio la detraibilità IVA servizi welfare aziendali
Nella risposta ad interpello della DRE Lombardia (protocollo 956-3420/2021, non ancora pubblicata) sono stati forniti utili chiarimenti in merito al trattamento fiscale della messa a disposizione, in un piano di welfare aziendale, di piattaforme digitali o app a pagamento che offrono un servizio di ricerca di prestazioni mediche secondo le preferenze di tempo e di luogo di ciascun dipendente.
Dal punto di vista del reddito di lavoro dipendente, in considerazione della finalità di assistenza sanitaria del servizio, è stata riconosciuta l’integrale esclusione dal reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Sul lato IVA, invece, per il datore di lavoro è stata esclusa la detraibilità sui costi sostenuti per il servizio, in base a due indirizzi giurisprudenziali della Corte di giustizia della UE:
- Il primo legato all’assenza di un “nesso diretto e immediato” tra l’acquisto del servizio e una specifica operazione, sulla base del quale quindi non può essere detraibile l’IVA su tale acquisto dal momento che la messa a disposizione gratuita dello stesso costituirebbe un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA (DPR 633/72);
- Il secondo, fondato sul fatto che i costi sostenuti dalla società non possano confluire tra le spese generali e che quindi non possano essere considerati elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni a valle (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese nello svolgimento dell’attività economica esercitata dal datore.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate lascia tuttavia importanti dubbi, soprattutto in merito al secondo punto: nella pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ordinanza 13/09/18, n. 22332, è stato infatti riconosciuto il diritto alla detrazione per l’acquisto di servizi nell’ambito di un programma di welfare aziendale per il lavoro dipendente (soggiorno estivo figli dei dipendenti, formazione anche del personale di dipendenti di altre società del gruppo e trasporto del personale), e anche la stessa Agenzia ha in passato riconosciuto la detraibilità dell’IVA sui costi per i servizi welfare, considerati come costi comunque accessori ed inerenti alle esigenze dell’impresa, quindi non è chiaro perché non possa essere riconosciuta la detraibilità dell’IVA per l’assistenza sanitaria concessa ai dipendenti..
Serve quindi una immediata risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate a questi importanti dubbi, a beneficio sia dei fornitori di servizi welfare che delle imprese.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.