INFOFLASH TAX N. 2 MARZO 2021

da LDP | Mar 29, 2021 | infoflash

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – D.L. N. 41/2021

 

In sintesi

 

Dal 23 marzo 2021 è in vigore il decreto legge n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” (pubblicato in G.U. il 22 marzo 2021), di seguito il “Decreto”.

Il Decreto introduce nuovi aiuti a imprese e lavoratori autonomi in forma di contributi a fondo perduto a parziale ristoro del calo di fatturato eventualmente subito tra il 2019 e il 2020. A tal scopo il governo ha stanziato complessivamente oltre 11 miliardi di Euro.

Tra le principali novità rispetto alle analoghe misure precedenti, si segnalano l’assenza di restrizioni d’accesso correlate alla tipologia d’attività economica svolta (codice ATECO) e la possibilità di fruire del contributo sotto forma di credito d’imposta (ossia come credito utilizzabile in compensazione in F24 per il pagamento di altre imposte e tributi).

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza telematica.

L’istanza può essere presentata a partire dal prossimo 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

 

Requisiti per richiedere il contributo

 

La soglia minima per l’accesso al contributo rimane la medesima dei provvedimenti precedenti. Pertanto hanno diritto al contributo a fondo perduto esclusivamente i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 30%.

I termini di riferimento per il calcolo del calo del fatturato sono le medie mensili relative agli anni 2019 e 2020. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 si rimanda alle indicazioni specifiche riportate nell’ultimo paragrafo.

L’ulteriore soglia di sbarramento prevista dal Decreto è riferita all’ammontare complessivo dei ricavi relativi al secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (per i soggetti “solari” i ricavi 2019). Tale importo non deve essere superiore ai 10 milioni di Euro.

Come riportato in premessa, non sono previsti limiti relativi al settore economico d’attività dell’istante.

 

Termini e modalità tecniche per l’ottenimento del contributo

 

Il contributo a fondo perduto è ottenibile esclusivamente mediante la trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate sulla base del modello previsto con provvedimento direttoriale.

Come riportato nel paragrafo iniziale, le istanze possono essere presentate a partire dal prossimo 30 marzo fino al termine del 28 maggio 2021.

L’istanza può essere presentata con i consueti canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (i.e. il c.d. “cassetto fiscale”). La presentazione può essere effettuata direttamente da un intermediario delegato.

 

Determinazione dell’ammontare del contributo

 

L’ammontare del contributo è determinato applicando un’aliquota variabile in base all’importo dei ricavi totali rilevati dal richiedente.

Le aliquote per il calcolo del contributo variano da un massimo del 60% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100 mila Euro, fino all’aliquota minima pari al 20% per i soggetti con ricavi tra 5 e 10 milioni di Euro:

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

La definizione di “ricavi o compensi” per il calcolo riportato nel precedente paragrafo deve essere interpretata come soglia di ricavi

Per le imprese e i soggetti diversi dalle persone fisiche, il contributo minimo è pari a 2 mila Euro e non può superare la soglia massima di 150 mila Euro.

 

Modalità di fruizione del contributo a fondo perduto

 

Il Decreto e il relativo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, hanno disposto la possibilità di ottenere il beneficio in oggetto in due alternative modalità:

  1. Accredito diretto in conto corrente.
  2. Riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

La scelta tra le due modalità, espressa a mezzo dell’istanza telematica, è irrevocabile. Fatta salva la possibilità di rinunciare integralmente al contributo (da effettuarsi anch’essa a mezzo istanza telematica).

Il credito d’imposta di cui all’opzione sub 2), è utilizzabile in compensazione come mezzo di pagamento di altre imposte e tributi (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997). La compensazione è effettuata mediamente modello F24 telematico.

Per espressa previsione normativa, il contributo in parola non è soggetto ai limiti quantitativi previsti per la compensazione c.d. orizzontale (ossia tra tributi diversi), quale, per esempio, la soglia massima di 750 mila Euro annui per la compensazione di crediti tributari (soglia eccezionalmente pari a 1 milione per il 2020).

 

Disposizioni per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2019

 

Il Decreto non preclude l’accesso al contributo ai soggetti che hanno recentemente iniziato la propria attività (purchè la stessa sia iniziata prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso, i.e. 23 marzo 2021).

Per soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo è determinabile come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
  • nel caso in cui, invece, la differenza di cui sopra risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o pari a zero, il contributo è pari al minimo di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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