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INFOFLASH TAX N.1 SETTEMBRE 2020

by LDP | Sep 7, 2020 | infoflash

Regime IVA Split payment: proroga applicazione al 30.06.2023

 

Regime IVA Split payment

 

Nell’ambito delle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (“P.A.”), degli enti e delle società di natura pubblica e delle società quotate nell’indice FTSE MIB, la disciplina IVA (art. 17-ter DPR 633/72 cd. Regime dello “Split payment”) prevede che il cessionario o committente provveda a versare direttamente all’Erario, l’IVA applicata dal cedente o prestatore in fattura. Per le cessioni e prestazioni nei confronti della P.A., la disciplina si applica sia nell’ipotesi in cui la P.A. operi nell’ambito della propria attività istituzionale, sia nell’ipotesi in cui operi nell’esercizio di attività d’impresa.

Con la recente decisione UE 24.7.2020 n. 1105, la Commissione Europea ha confermato la proroga biennale del meccanismo dello “Split payment”, prolungando l’applicazione delle norme in materia fino al 30.6.2023.

Di seguito riepiloghiamo i principali aspetti che afferiscono al regime IVA “Split payment”.

 

Ambito oggettivo

 

Il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura (circ. 1/E/2015).

Sono escluse dalla disciplina dello split payment:

  • le operazioni per le quali il cessionario o committente è già debitore d’imposta (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72; artt. 1 e 7 del DM 23.1.2015), vale a dire le operazioni assoggettate a reverse charge;
  • le operazioni assoggettate a regimi speciali (es. regimi monofase, regime del margine), per le quali non è esposta l’IVA in fattura;
  • le operazioni non imponibili o esenti;
  • le operazioni per le quali il cessionario o committente intende richiedere la non applicazione dell’IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, con spendita del plafond IVA disponibile (circ. 27/E/2017, § 2);
  • le operazioni caratterizzate da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (es. regime speciale per i produttori agricoli; regime ex L. 398/91 per le ASD e soggetti assimilati);
  • le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (circ. 15/E/2015, § 2), incluse le operazioni i cui corrispettivi sono annotati nel registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 (circ. 27/E/2017, § 2);
  • le operazioni per le quali il corrispettivo è già nella disponibilità del fornitore (es. servizio di riscossione delle entrate ed altri proventi; cfr. circ. 15/E/2015, § 2);
  • le operazioni permutative, salvo eventuali conguagli (circ. 27/E/2017, § 2);
  • le prestazioni rese dai consulenti tecnici d’ufficio nei confronti dell’Amministrazione della giustizia (circ. 9/E/2018, § 4.2).

 

Soggetti destinatari

 

Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 del DL 50/2017 e dall’art. 3 del DL 148/2017, il meccanismo dello split payment riguarda le cessioni e prestazioni nei confronti dei seguenti soggetti:

  • Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
  • Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • Fondazioni partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche (art. 1 co. 2 della L. 196/2009);
  • Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
  • Società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche o da parte degli enti o delle società menzionati in una delle righe precedenti o nella riga successiva dell’elenco;
  • Società controllate direttamente o indirettamente da parte delle Amministrazioni Pubbliche o da parte degli enti o delle società menzionati in una delle quattro righe precedenti dell’elenco;
  • Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA in Italia;

Ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare lo split payment, si fa riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), senza considerare, in tale elenco, i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.

Mentre sul sito del dipartimento delle finanze del MEF, sono pubblicati gli elenchi delle fondazioni, enti e società (tra cui quelle quotate sull’indice FTSE  MIB) per i quali si applica la speciale disciplina. In caso di incertezza si consiglia di consultare gli elenchi dei soggetti destinatari della disciplina, prima dell’emissione della fattura, al seguente indirizzo: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ .

 

Adempimenti fornitore

 

Il fornitore è tenuto all’emissione della fattura secondo le regole generali, indicando tra gli altri, la base imponibile, l’aliquota IVA applicabile, l’ammontare dell’imposta e l’annotazione “scissione dei pagamenti” (ed, eventualmente, il riferimento all’art. 17-ter del DPR 633/72). Nella fattura elettronica, quest’ultimo obbligo è assolto riportando nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).

La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72, avendo cura di non computare l’IVA nelle liquidazioni periodiche.

 

Rimborsi IVA

 

Le operazioni di cessione soggette al regime dello split payment ex art. 17-ter DPR 633/72, in qualità di operazioni ad aliquota “zero”, concorrono a soddisfare il requisito dell’aliquota media ai fini dell’accesso ai rimborsi IVA  (all’art. 30 co. 2 lett. a) DPR 633/72).

I soggetti passivi che hanno effettuato operazioni in split payment beneficiano dell’esecuzione dei rimborsi IVA in via prioritaria, nei limiti dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata mediante split payment (art. 8 del DM 23.1.2015).

I rimborsi IVA effettuati mediante conto fiscale sono pagati ai contribuenti direttamente dalla struttura di gestione prevista dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97, riducendo i tempi di erogazione dei rimborsi stessi (art. 1-quater del DL 50/2017, DM 22.12.2017).

 

LDP Tax&Law rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

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