Elenchi società in split payment per l’anno 2022 – Pubblicazione del MEF
Nella sezione del sito del dipartimento delle Finanze del MEF sono stati pubblicati gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni a cui, per l’anno 2022, si applicherà il meccanismo dello split payment (articolo 17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972).
Come noto, infatti, il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di:
- Amministrazioni Pubbliche, definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo indicepa.gov.it;
- enti, fondazioni e società specificamente individuati dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate in appositi elenchi, consultabili al sito https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022.
Tali elenchi riguardano:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Al momento, gli elenchi per l’anno 2022 sono aggiornati al 20 ottobre 2021 (in conformità all’art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che ne richiede la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo).
Si ricorda inoltre che tali elenchi hanno efficacia costitutiva: ciò significa che, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment deve essere applicata dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dello stesso sul sito del dipartimento delle Finanze. A tal proposito, negli elenchi, ciascun soggetto è individuato tramite codice fiscale, denominazione e, in dettaglio, per data di inserimento.
In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, dunque, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’inclusione di ciascun cliente nei predetti elenchi.
A livello pratico, nell’emissione della fattura elettronica l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.
Possibile segnalare errori negli elenchi
Con eccezione delle società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti inclusi negli elenchi possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, fornendo idonea documentazione e allegando obbligatoriamente una visura camerale.
Nella sezione del sito del dipartimento delle Finanze del MEF sono stati pubblicati gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni a cui, per l’anno 2022, si applicherà il meccanismo dello split payment (articolo 17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972).
Come noto, infatti, il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni effettuate nei confronti di:
- Amministrazioni Pubbliche, definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo indicepa.gov.it;
- enti, fondazioni e società specificamente individuati dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate in appositi elenchi, consultabili al sito https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022.
Tali elenchi riguardano:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Al momento, gli elenchi per l’anno 2022 sono aggiornati al 20 ottobre 2021 (in conformità all’art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che ne richiede la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo).
Si ricorda inoltre che tali elenchi hanno efficacia costitutiva: ciò significa che, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, la disciplina dello split payment deve essere applicata dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dello stesso sul sito del dipartimento delle Finanze. A tal proposito, negli elenchi, ciascun soggetto è individuato tramite codice fiscale, denominazione e, in dettaglio, per data di inserimento.
In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, dunque, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’inclusione di ciascun cliente nei predetti elenchi.
A livello pratico, nell’emissione della fattura elettronica l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.
Possibile segnalare errori negli elenchi
Con eccezione delle società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti inclusi negli elenchi possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario. Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, fornendo idonea documentazione e allegando obbligatoriamente una visura camerale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.