IVA, esigibilità dell’imposta e diritto di detrazione
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-9/20 del 10 febbraio 2022) si è espressa sul principio della simmetria che regola il rapporto tra l’esigibilità e la detraibilità dell’IVA, come declinato dall’art. 167 della direttiva n. 2006/112/CE.
La normativa analizzata dai giudici europei è stata, nel caso specifico, quella tedesca, e la questione ha riguardato il momento del diritto alla detrazione dell’IVA, ossia se lo stesso sorga quando l’imposta diventa esigibile o se gli Stati membri possano derogare questo principio nel caso in cui l’imposta nei confronti del cedente/prestatore sia esigibile solo nel momento dell’incasso del corrispettivo.
Secondo il principio ordinario di simmetria stabilito dalla Unione Europea, l’esigibilità dell’IVA è collegata al momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi (cd. “fatto generatore dell’imposta”). Tuttavia, secondo l’art. 66 della direttiva n. 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta diventi esigibile in un momento diverso, ma non oltre il momento dell’emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo. In questa seconda ipotesi, la giurisprudenza comunitaria si è espressa stabilendo che, secondo il principio di simmetria tra esigibilità e detraibilità dell’IVA, se l’imposta è esigibile all’emissione della fattura o al pagamento del corrispettivo, anche il diritto alla detrazione deve necessariamente coincidere con tale momento.
Nel caso di specie, la Germania, da un lato, si è avvalsa della deroga in questione, prevedendo che l’esigibilità sia collegata al pagamento del corrispettivo; dall’altra, in violazione del citato art. 167 della direttiva n. 2006/112/CE, ha disposto che l’esercizio della detrazione resti “agganciato” all’effettuazione dell’operazione, violando in tal modo il principio che regola – dal punto di vista temporale – il rapporto tra l’esigibilità e la detraibilità.
In relazione a questo caso di specie, secondo la Corte Europea, il “differimento” previsto da uno Stato membro sull’esigibilità dell’imposta (ovvero del diritto dell’Erario di riscuotere l’IVA sull’operazione svolta dal prestatore) rispetto al fatto generatore dell’imposta (e cioè l’effettuazione dell’operazione) deve comportare un differimento anche del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario. Quindi, se in forza di una deroga nazionale, l’Iva diventa esigibile nei confronti del cedente/prestatore solo al momento dell’incasso del corrispettivo, non è possibile disporre contestualmente che il diritto alla detrazione resti collegato al momento di effettuazione dell’operazione. In altre parole, se l’imposta è dovuta al momento del pagamento del prezzo allora è anche in tale momento che sorge il diritto alla detrazione.
Questa sentenza è molto utile anche sotto il profilo italiano, considerando che anche la normativa italiana prevede una deroga rispetto alla citata normativa comunitaria. Infatti, secondo l’articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, quindi secondo la sentenza comunitaria la detrazione, da parte del committente, sarebbe ammessa non prima nel mese di detto pagamento.
LDP rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.