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INFOFLASH TAX N. 1 MARZO 2021

by LDP | Mar 11, 2021 | infoflash

CONVERSIONE DL MILLEPROROGHE – Estesa ai bilanci 2020 la facoltà di usufruire del termine di 180 giorni per l’approvazione

 

1 – Termine “lungo” per l’approvazione dei bilanci 2020

 

Con l’approvazione della legge di conversione del c.d. “Decreto milleproroghe” (D.l. n. 183/2020) sono state prorogate le disposizioni emergenziali originariamente disposte dall’articolo 106 del “Decreto Cura Italia” (D.l. n. 18/2020).

Di conseguenza, in deroga agli articoli 2364 (società per azioni) e 2478-bis (società a responsabilità limitata) del Codice civile e in deroga alle eventuali previsioni statutarie a riguardo, è possibile beneficiare della facoltà di convocare l’assemblea per l’approvazione dei bilanci al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

Pertanto, per le società cc.dd. “solari” (ossia con il l’esercizio in chiusura al 31.12.2020) sarà possibile convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il prossimo 29 giugno 2021. Come detto, la facoltà in commento è esercitabile anche dalle società che non hanno previsto a livello statutario la convocazione dell’assemblea per approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni.

 

2 – Modalità di svolgimento delle assemblee dei soci: partecipazioni a distanza e consultazioni scritte

 

Le proroghe disposte dalla conversione del decreto in oggetto riguardano anche le norme e le previsioni statutarie relative alle modalità tecniche di svolgimento delle assemblee dei soci.

È stato stabilito, infatti, che tutte le disposizioni ex art. 106 del DL 18/2020 si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. Pertanto, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga agli statuti, il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento in assemblea in videoconferenza. L’assemblea si può svolgere anche esclusivamente con tali mezzi, se atti a garantire la corretta identificazione di tutti i partecipanti senza necessità che presidente, segretario e notaio (ove previsti) siano fisicamente nello stesso luogo.

Le società a responsabilità limitata possono consentire il voto con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2479, comma 4 ed in deroga alle eventuali previsioni statutarie.

 

3 – Considerazioni in merito alla disciplina applicabile alle società con esercizio non coincidente con l’anno solare

 

Il dettato normativo ha destato notevoli perplessità tra gli interpreti rispetto alla disciplina applicabile alle società con esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare (cc.dd. “esercizi a cavallo d’anno”). In base alla riformulazione del primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative. Poiché il dato letterale della nuova previsione limita la portata della proroga ai soli bilanci relativi agli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2020.

Considerando, invece, il nuovo comma 7 dell’art. 106, tali società potrebbero fruire non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell’assemblea, ma anche dei maggiori termini per l’approvazione del bilancio. È stabilito, infatti, che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”, senza escludere, quindi, le disposizioni del primo comma.

Il dibattito tra i commentatori è pertanto aperto tra i fautori della prima soluzione basata sul mero dato letterale (soluzione restrittiva) e la seconda interpretazione (interpretazione estensiva). Sul punto si auspicano interventi da parte dell’Amministrazione finanziaria o dello stesso legislatore fiscale. Sarà nostra premura inviare informazioni e aggiornamenti sul punto.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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