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INFOFLASH TAX N.1 LUGLIO 2020

by LDP | Jul 6, 2020 | infoflash

Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante dal 1/07/2020 – Credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici

 

 

 

 

1  PREMESSA

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.

Tale limite resterà operativo fino al 31 dicembre 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

A decorrere dall’1.7.2020 si applica inoltre il credito d’imposta del 30% in relazione alle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

 

2  LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 

2.1  SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ del Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

  • due società;
  • il socio e la società di cui questi fa parte;
  • società controllata e società controllante;
  • legale rappresentante e socio;
  • due società aventi lo stesso amministratore;
  • una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

 

2.2  OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

 

 

LDP rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Milano, 06/07/2020

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