Le novità introdotte dalla legge di conversione del primo “Decreto Sostegni” (D. l. n. 41/2021)
Oltre ai numerosi interventi disposti dal Governo con l’approvazione del nuovo “Decreto Sostegni-bis” (analizzato nella Newsletter n. 2 di maggio 2021), segnaliamo che lo scorso 22 maggio 2021 è entrata in vigore la legge di conversione (L. n. 69/2021, la “Legge di conversione”) del c.d. “Decreto Sostegni-1” (D. l. n. 41/2021).
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 120 del 21 maggio 2021.
L’iter di conversione in legge del decreto ha portato anche all’introduzione di norme nuove e modifiche rispetto al testo originario del Decreto Sostegni entrato in vigore lo scorso 23 marzo 2021. Elenchiamo di seguito le novità di maggior rilievo.
1 – Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni estesa al 2021
La Legge di conversione ha esteso l’orizzonte temporale di applicabilità del regime opzionale relativo alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni previsto dall’articolo 110 del D. l. n. 104/2020 (denominato “Decreto Agosto”).
In particolare, la nuova norma prevede che la rivalutazione possa essere eseguita anche in sede di approvazione del bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (e.g. il 2021 per i soggetti “solari”).
Tuttavia, la Legge di conversione ha circoscritto l’ambito applicativo originariamente previsto dalla precedente disciplina risultante dal Decreto Agosto.
Nella nuova versione, infatti, l’opzione per la rivalutazione può essere eseguita solo:
– sui beni non rivalutati nel corso dell’esercizio precedente;
– ai soli fini civilistici (per cui è precluso il riconoscimento fiscale del maggior valore di rivalutazione mediante pagamento della corrispondente imposta sostitutiva).
2 – Contributi estesi ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA nel 2018, ma iniziato l’attività nel 2019
Il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 1-ter, è intervenuto con l’introduzione di un contributo a fondo perduto ad hoc per i titolari di reddito d’impresa che, pur avendo attivato la partita Iva nel 2018, hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 e ai quali non spetta l’ordinario contributo a fondo previsto per i soggetti che hanno subito un calo del fatturato per il 2020 almeno pari al 30% rispetto al fatturato dell’anno precedente.
Il contributo in oggetto non può comunque superare la soglia massima di € 1.000.
Ai fini dell’applicazione della norma è richiesto che l’inizio dell’attività sia comprovato dalle risultanze delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese, oltre che il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa prevista per il contributo a fondo perduto “ordinario” diversi dalle previsioni in tema di calo rilevante del fatturato.
Le modalità d’accesso e il regolamento applicativo relativi a tali contributi saranno definite da un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3 – Proroga del versamento IRAP relativo alla quota eccedente la soglia prevista dal quadro temporaneo UE in tema di aiuti di stato
Con la conversione in legge del Decreto Sostegni, il legislatore ha previsto una proroga al 30 settembre 2021 del termine previsto per la regolarizzazione dell’Irap non versata per l’importo eccedente il limite previsto dal quadro temporaneo sugli aiuti dell’Unione europea.
La norma di fatto costituisce una sanatoria, dal momento che il precedente termine previsto dal D. l. n. 34/2020 era già decorso il 30 aprile 2021. Il versamento nei termini della scadenza prorogata avverrà senza l’obbligo di corresponsione di alcun importo a titolo di sanzione o interesse.
4 – Esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Con il nuovo articolo 6-sexies, il legislatore ha previsto l’esenzione dall’obbligo di versamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti per i quali ricorrono i presupposti e le condizioni per l’accesso al beneficio del contributo a fondo perduto di cui al medesimo Decreto Sostegni (art. 1, commi 1-4, del D. l. n. 41/2021).
L’esenzione è circoscritta agli immobili all’interno dei quali è svolta l’attività gestita dai soggetti di cui al precedente paragrafo.
Si segnala che, per espressa previsione normativa, tale agevolazione è comunque soggetta ai limiti previsti dal quadro temporaneo UE in materia di aiuti di stato.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.