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INFOFLASH TAX N. 1 DICEMBRE 2020

by LDP | Dec 2, 2020 | infoflash

BREXIT : ADEGUAMENTO PROGRESSIVO FINO A LUGLIO 2021 PER GLI ADEMPIMENTI DOGANALI

 

 

L’autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), in tema di scambi commerciali tra UE e UK, ha emanato delle linee guida («The border with the european union importing and exporting goods»[1]) volte ad illustrare la disciplina applicabile agli scambi con l’Ue, a partire dal 1° gennaio 2021, impostata su un approccio plurifase.

Per consentire l’adeguamento ai nuovi cambiamenti politici da parte delle imprese e l’implementazione delle nuove procedure delle dogane – anche in considerazione degli impatti del Covid-19 sul processo di transizione – l’HMRC ha, infatti, differenziato l’applicazione della nuova disciplina in tre fasi temporali, distinguendo la procedura in base alla natura delle merci.

In particolare, per i cd. “controlled goods” elencati nella guida (tra cui beni sottoposti ad accisa, merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari, farmaci ecc.), l’introduzione nel Regno Unito sarà subordinata al soddisfacimento di alcuni requisiti addizionali rispetto al “core model” che interessa la restante generalità dei cd. “standard goods”.

Per questi ultimi, da gennaio a luglio 2021, sarà possibile presentare una dichiarazione differita entro 6 mesi dall’introduzione delle merci, che consentirà il contestuale differimento del versamento tributario.

Da aprile 2021, tuttavia, saranno intensificati i controlli su determinate categorie di merci (elencati nella Sezione 1.2.3, tra cui piante e prodotti vegetali), per le quali sarà inoltre richiesta la presentazione di documentazione attestante la qualità e la sicurezza del prodotto e, talvolta, anche la notifica preventiva alle autorità doganali in ordine all’introduzione.

Successivamente, da luglio 2021 il sistema andrà a regime e le importazioni nel Regno Unito saranno indistintamente subordinate alla presentazione di una dichiarazione doganale completa, e vi sarà un ulteriore e generalizzato aumento dei controlli. Inoltre, da tale periodo si prevede un duplice modello di sdoganamento della merce che, a seconda della dogana di entrata, consentirà lo stoccaggio della merce fino a 90 giorni (temporary storage model) ovvero – quando ciò non sarà possibile – imporrà l’inoltro della documentazione alla dogana prima che la merce esca dal territorio UE (pre-lodgement model).

Con la stessa guida l’HMRC ha inteso inoltre raccomandare agli operatori di premunirsi di codice EORI GB, necessario per effettuare operazioni commerciali con il Regno Unito ed essenziale soprattutto per gli operatori dell’e-commerce. Questo punto è essenziale anche per le imprese che effettuano trasferimenti di merce in UK (ad esempio, conto deposito o comodato) e si interseca con questioni connesse ai profili IVA interni ed a quelli relativi all’imposizione diretta.

Per l’operatività in dogana, l’HMRC raccomanda l’utilizzo di intermediari per interfacciarsi con il sistema doganale e di richiedere un conto di differimento dazi che potrà consentire di pagare una volta al mese, tramite addebito diretto, gli importi dovuti in dogana.

Per l’IVA, poi, sarà possibile optare per il pagamento differito, con una disciplina differente a seconda che l’operatore sia o meno un “registered trader”.

È opportuno altresì precisare che la registrazione IVA presso l’HMRC sarà gestita in base al valore, superiore o inferiore a £ 135, della spedizione.

Infine, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 l’UK applicherà una propria tariffa erga omnes con dazi specifici, salvo eventuali accordi commerciali che ad oggi non sono in vista.

Lo scenario è in divenire ed oggetto di repentini aggiornamenti.

 

 

[1]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf

 

 

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