INFOFLASH TAX N. 1 AGOSTO 2021

da LDP | Ago 5, 2021 | infoflash

Credito di imposta per sanificazione ambienti e acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale del periodo giugno-agosto 2021

 

Premessa

L’art. 32 DL 73/2021 (decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese complessive sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 nel limite massimo di € 60.000 in relazione alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

In particolare, sono ammissibili al credito le spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

A tale proposito, lo scorso 15 luglio è stato emanato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Provvedimento n. 191910 che stabilisce i criteri e le modalità con cui è possibile chiedere e ottenere il credito di imposta, anche al fine di garantire il limite di spesa stabilito dalla normativa.

 

Modalità e termini per l’invio della comunicazione

I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 utilizzando l’allegato modello al provvedimento in commento “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”.

La Comunicazione deve essere trasmessa dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente, oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Una ricevuta, rilasciata al massimo entro 5 giorni, attesta la presa in carico o lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni: la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ammontare del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico”, per ciascun beneficiario:

  • è pari al 30% delle spese complessive risultanti dalla Comunicazione presentata;
  • non può eccedere il limite di € 60.000.

Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, e tale percentuale sarà resa nota con successivo Provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021. In altre parole, il credito effettivamente spettante sarà determinato dal credito richiesto nella Comunicazione, moltiplicato per la percentuale comunicata con il Provvedimento di novembre.

 

Modalità di fruizione del credito d’imposta

La fruizione del credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può avvenire:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione orizzontale a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definirà la percentuale in rapporto alle risorse disponibili, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti non è cedibile a terzi, e allo stesso non si applicano i limiti di compensazione di cui all’art. 34 L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), e all’art. 1 c. 53 L. 244/2007 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per fornivi assistenza nella predisposizione e invio della comunicazione, nonché per eventuali ulteriori chiarimenti.

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