INFOFLASH TAX MARZO 2025

Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali 

La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023) aveva introdotto l’obbligo per tutte le imprese di stipulare un’assicurazione contro i rischi catastrofali.  

La norma è stata introdotta per assicurare un idoneo ristoro economico per tutte quelle imprese presenti sul territorio italiano che vengono colpite da calamità naturali al fine di non gravare sul bilancio dello Stato e su quello dei privati. 

I requisiti da soddisfare per ricadere nell’obbligo sono i seguenti: 

  • le imprese devono avere sede legale in Italia oppure sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia; 
  • sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. 

Sono escluse: 

  • le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici; 
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; 

L’obbligo riguarda la stipula di un contratto di assicurazione per danni riguardanti i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire: 

– terreni e fabbricati; 

– impianti e macchinari; 

– attrezzature industriali e commerciali. 

Il danno può essere causato tassativamente da uno dei seguenti eventi, indicati dalla norma:  

  • sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 

La sanzione per la mancata stipula della suddetta assicurazione sarà il mancato riconoscimento di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. 

È delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto. 

In fase di emanazione della norma, la scadenza per dotarsi di questa assicurazione era fissata al 31.12.2024. Tuttavia, è stato necessario con il decreto c.d. “Milleproroghe” rinviare al 31.03.2025 l’entrata in vigore del suddetto obbligo in attesa del decreto attuativo. Per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura la scadenza è fissata al 31.12.2025. 

In data 27.02.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che definisce le modalità attuative e altri aspetti rilevanti per l’operatività della disciplina sulle c.d. polizze catastrofali. 

Il decreto chiarisce alcuni aspetti della norma tra cui  

  • le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali; 
  • le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi; 
  • l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici; 
  • i massimali di copertura delle polizze. 

L’art. 3 del decreto fornisce una definizione degli eventi calamitosi che l’assicurazione copre. 

Viene chiarito inoltre che per tutti i fenomeni naturali in questione è specificato anche che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. 

Riguardo ai premi, viene previsto che esso dovrà essere proporzionato al rischio sopportato dell’impresa e adeguato se questo dovesse essere mitigato da misure per la riduzione del rischio realizzate dall’impresa stessa. 

Sono stati fissati dei limiti di tolleranza per le imprese assicuratrici “in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse”, ciò per mitigare il vicolo dell’obbligo a contrarre. 

Inoltre, viene indicato lo scoperto che può restare a carico dell’impresa assicurata ed in particolare: 

  • fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell’impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;  
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti. 

Riguardo ai massimali, essi potranno essere previsti secondo i seguenti principi: 

  • fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa; 
  • da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata; 
  • sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti. 

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