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Riforma delle sanzioni civili per omissione e evasione dei contributi Inps/Inail

L’art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/2000, che disciplina l’omissione contributiva, è ora così riformulato:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;


La novità, quindi, di non poco conto è l’introduzione di una sorta di “ravvedimento operoso” anche per i versamenti Inps, nel senso che è possibile versare spontaneamente i contributi entro 120 giorni dalla scadenza con una maggiorazione pari al TUR, oggi pari a 3,65% su base annua.

Mentre, il nuovo art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, che disciplina l’evasione contributiva, recita:

  • in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, è dovuto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata……;.


Qui la novità sta nel fatto che in caso di regolarizzazione della situazione debitoria (mai denunciata) entro 12 mesi dalla scadenza, è possibile pagare il dovuto entro 90 giorni dalla denuncia con l’applicazione pari al TUR maggiorato del 7,5%.

Il Decreto ha inoltre introdotto una nuova fattispecie con la lettera b bis) come segue:

  • In caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Istituti previdenziali o a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile per omissione ed evasione si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento rateale, la sanzione ridotta si applica con il versamento della prima rata, ma torna alla misura intera in caso di mancato o insufficiente pagamento delle rate successive.


Pertanto, qualora la situazione debitoria venga rilevata d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive si applicherà, per l’omissione, il 50% del TUR maggiorato del 5,5%, mentre per l’evasione, il 15%. 

Per chiudere questa breve trattazione sulle sanzioni, a seguire il regime vigente per l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali c/dipendente. L’art. 2, comma 1 bis, del Decreto-legge n. 463/1983, come modificato dal Decreto-legge n. 48/2023, recita:

  • L’omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

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