INFOFLASH PAYROLL N.2 OTTOBRE 2024

Patente a Crediti

Decorrenza:

dal 1° ottobre 2024.

Sfera di applicazione:

tutti coloro che operano nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile” devono possedere la patente a crediti. Le uniche eccezioni riguardano i soggetti che effettuano solo forniture, coloro che svolgono attività di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

In breve:

Il 1° ottobre 2024, l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita solo a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti. La normativa regolatoria è contenuta nell’articolo 29 del D.L. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha modificato l’articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008.

È il D.M. n. 132/2024 a dare attuazione e a delegare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della patente. In base a tale delega, l’INL ha emesso la circolare n. 4 del 23 settembre 2024. Prima dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente a crediti, attiva dal 1° ottobre 2024, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti, valida fino al 31 ottobre 2024 e da inviare via PEC entro tale data.

A partire dal 1° ottobre 2024, tutti coloro che operano nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile” devono possedere la patente a punti. Le uniche eccezioni riguardano i soggetti che effettuano solo forniture, coloro che svolgono attività di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal 1° ottobre tramite SPID o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti1 di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Si precisa che è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008.

 Le imprese interessate possono continuare o iniziare a operare nelle attività per le quali è richiesta la patente a crediti a partire dal 1° ottobre.

I requisiti previsti per il rilascio della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008 – c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – sono:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

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