Ulteriori chiarimenti INL sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 1° marzo 2022, prot. n. 393 – ha fornito ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ), relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, andando a integrare le Faq contenute nella nota INL n. 109/2022.
Al riguardo, si segnalano alcuni chiarimenti più significativi.
1.Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’ 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
2. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’ 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
3. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’ 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
4. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio 2022 , sono escluse dall’obbligo.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.