LAVORO AGILE: NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA DAL 1° AGOSTO 2020
In sintesi:
Dal 1° agosto 2020, le aziende dovranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei dipendenti che svolgono l’attività in modalità agile.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno conservare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori interessati, senza obbligo di inviarli al Ministero.
È quanto emerge da una FAQ pubblicata sul sito internet del Ministero del Lavoro.
Come noto, sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) sono disponibili alcune FAQ relative all’emergenza epidemiologica legata al COVID-19.
In vista del 31 luglio 2020 (data in cui terminerà, salvo proroghe, lo stato di emergenza sanitaria e, di conseguenza, l’attuale procedura semplificata per il lavoro agile), preme evidenziare che il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti in materia, dai quali emerge che, a decorrere dal 1° agosto 2020, le aziende dovranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei dipendenti che svolgono l’attività in modalità agile.
In particolare, sul portale ministeriale è stata pubblicata la seguente FAQ:
Domanda |
Risposta |
Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020? | L’articolo 90 del Decreto Legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’INAIL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza. |
Preme ricordare, infatti, che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, l’accordo individuale sulle modalità di lavoro agile (e le sue modificazioni) rientra tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l’impiego competente per territorio.
Dalla suddetta FAQ si evince che, dal 1° agosto 2020, non troverà applicazione la disciplina ordinaria prevista dalla Legge n. 81/2017 ma le aziende dovranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori agili, senza, tuttavia, che sia necessario inviare al Ministero anche l’accordo individuale sottoscritto con ciascun dipendente.
L’accordo individuale (necessario in base alla Legge n. 81/2017, ma non dalla procedura semplificata in vigore fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe dello stato di emergenza) dovrà essere formalizzato tra le Parti e conservato dal datore di lavoro al fine di esibirlo alle autorità interessate (Ministero, INAIL, INL). |
In dettaglio, la procedura che entrerà in vigore dal 1° agosto 2020 prevede
- l’obbligo di invio al Ministero del Lavoro, da parte del datore di lavoro, di un apposito modello (di seguito allegato) denominato “Comunicazione periodi di lavoro in modalità di smart working (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)”, a cui va allegato un file contenente l’elenco dei lavoratori coinvolti;
- l’obbligo di sottoscrizione e conservazione (in azienda) dell’accordo individuale formalizzato con ciascun lavoratore interessato. Nella suddetta comunicazione il datore di lavoro deve infatti dichiarare che “l’azienda che rappresento è in possesso degli accordi individuali dei lavoratori elencati nel file allegato alla presente comunicazione e si impegna ad esibirli per attività di monitoraggio e vigilanza”.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department