MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per i datori di lavoro privati prevista dal Decreto “Ristori quater” (Decreto-legge n. 157/2020), all’articolo 2.
Soggetti interessati
Tutti i datori di lavoro privati
i. Con sede legale, domicilio fiscale e sede operativa nel territorio dello Stato
ii. Con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, ovvero
iii. Che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019, ovvero
iv. A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM3 novembre 2020, nello specifico:
- attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);
- attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);
- attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett.l);
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);
- attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);
- mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);
- impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo) ovvero,
v. A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni arancioni e rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministro della Salute:
Regione o Provincia autonoma | Zona di appartenenza al 26.11.2020 |
Abruzzo | rossa |
Basilicata | arancione |
Bolzano | rossa |
Calabria | rossa |
Campania | rossa |
Emilia Romagna | arancione |
Friuli Venezia Giulia | arancione |
Liguria | arancione |
Lombardia | rossa |
Marche | arancione |
Piemonte | rossa |
Puglia | arancione |
Sicilia | arancione |
Toscana | rossa |
Umbria | arancione |
Valle d’Aosta | rossa |
Ovvero,
vi. A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto-legge n. 149/2020, qui di seguito elencati, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni rosse) individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanza del Ministero della Salute. (Abruzzo, Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana e Valle D’Aosta:
Codici ATECO – Allegato 2
47.19.10 – Grandi magazzini
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti
47-53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 – Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli incarta e cartone)
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 – Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 – Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi Uso
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
I versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 (16 dicembre 2020) relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché
- l’IVA in scadenza il 16/12/2020 e l’acconto IVA in scadenza il 28/12/2020
La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Entro quando effettuare i versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure
- in forma rateale fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Vi chiediamo cortesemente di comunicarci con URGENZA e comunque entro e non oltre la sera del 14 dicembre 2020, se rientrate in una delle casistiche oggetto della sospensione e se intendete avvalervi della sospensione dei versamenti.
Rimaniamo a vostra completa disposizione
Cordialmente
LDP PAYROLL STRL