INFOFLASH PAYROLL N.1 SETTEMBRE 2020

da Arianna De Carlo | Set 14, 2020 | infoflash

RAPPORTO DI LAVORO SCIOLTO SOLO IN PRESENZA DI ACCORDO SINDACALE

 

Tra le eccezioni al divieto di licenziamento previste dall’articolo 14, comma 3, del decreto Agosto (DL n. 104/2020  spicca quella relativa agli «accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro», che consentono di riconoscere il trattamento Naspi ai lavoratori «che aderiscono al predetto accordo».

Viene quindi riconosciuta e legittimata la contrattazione collettiva aziendale, cui il legislatore ha inteso attribuire efficacia derogatoria in una logica di flessibilità che ricorda l’effetto della contrattazione di prossimità.

Si tratta, quindi, di un nuovo tipo di contratto collettivo aziendale che potremmo classificare come “autorizzatorio” non nel senso che “autorizza” il licenziamento del lavoratore ma in quanto consente di superare la disciplina limitativa del licenziamento attraverso una inedita modalità di risoluzione consensuale con diritto del lavoratore di percepire la Naspi (e quindi non un recesso unilaterale), di cui il contratto aziendale costituisce il presupposto di legittimità.

Dal punto di vista soggettivo si deve trattare di un accordo stipulato «dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale»; non è possibile, quindi, ricorrere alla contrattazione sindacale aziendale ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ma ci si deve avvalere esclusivamente delle OO.SS territoriali.

Dal punto di vista procedurale, invece, la norma non prevede condizioni particolari, essendo sufficiente un atto formale del lavoratore di “adesione” all’accordo aziendale «di incentivo alla risoluzione», senza alcuna prescrizione formale: in particolare non è necessario che la volontà risolutiva del lavoratore venga espressa in una sede protetta. In modo simile a quanto accade con gli accordi sindacali in materia di riduzione del personale quando si prevedono licenziamenti cosiddetti “non oppostivi”, il lavoratore dovrà quindi aderire a quanto previsto dall’accordo collettivo, comunicandolo, entro un termine indicato nell’accordo stesso, al datore di lavoro, che avrà l’onere di raccogliere le suddette adesioni.

Sotto il profilo del contenuto, infine, l’accordo aziendale, oltre ai termini temporali di adesione e di scioglimento del rapporto, dovrà prevedere la somma dovuta al lavoratore quale incentivo economico alla risoluzione del rapporto; per tale somma, da ritenersi sostanzialmente un “incentivo all’esodo”, non sarà dovuto il pagamento di contributi all’Inps e verrà applicata una tassazione separata, ovvero in base all’aliquota media relativa ai cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro (e non in base all’aliquota dell’anno in corso).

 

DAL 15/11 DIMISSIONI VOLONTARIE SOLO CON SPID

 

Dal 15 novembre sarà necessario lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, per accedere a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro (cliclavoro, dimissioni volontarie ecc.).

Lo SPID diventerà esclusivo strumento di autenticazione e, pertanto, non sarà possibile accedere ai servizi digitali del Ministero utilizzando altre vie di autenticazione.

Lo annuncia lo stesso Ministero del Lavoro nella circolare n. 2721/2020 del 01/09/2020.

Il passaggio all’unico sistema di autenticazione SPID sarebbe già dovuto partire il 15/03/2020, ma è stato impedito dal sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus.

Dal 15/11, quindi, sarà obbligatorio avere lo SPID per identificarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione: infatti, il citato Decreto Semplificazioni obbliga le pubbliche amministrazioni a dismettere le proprie credenziali di accesso ai servizi online dal 28 febbraio 2021, data a partire dalla quale lo Spid diventerà l’unico strumento di accesso a tutti i servizi digitali delle p.a.

Per questi motivi, consigliamo a tutti i clienti che non fossero ancora dotati di SPID di organizzarsi in tempo utile per evitare difficoltà e blocchi nell’accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni: per info e richiesta dello SPID è possibile visitare il sito https://www.spid.gov.it/

 

SANZIONE FINO A 2064 EURO PER LE AZIENDE CHE ENTRO IL 01/10 NON DEPOSITERANNO LA PROPRIA PEC

 

Entro il primo ottobre tutte le aziende dovranno comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto. In caso di inottemperanza, scatterà una sanzione fino a 2064 euro ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile.

Il Registro delle Imprese, una volta rilevato un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società inadempiente di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni ed in caso di silenzio cancellerà l’indirizzo dal registro (se esistente) ed avvierà la procedura sanzionatoria, assegnando una pec “d’ufficio” che sarà poi consultabile attraverso il portale www.impresa.italia.it

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com

Head of Payroll Department

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