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INFOFLASH PAYROLL N. 1 MARZO 2021

by Arianna De Carlo | Mar 4, 2021 | infoflash

CONVERTITO IN LEGGE IL “MILLEPROROGHE 2021”: LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO

 

Riferimenti: Legge n. 21 del 26 febbraio 2021

In sintesi: È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), contenente, tra le altre, rilevanti novità per i datori di lavoro. A tale riguardo, si segnala la proroga fino al 30 aprile 2021 della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Viene, inoltre, concessa la sanatoria per le domande di integrazione salariale causa COVID-19 e i Modd. SR41 per la liquidazione dei relativi trattamenti non trasmessi entro i termini decadenziali scaduti entro il 31 dicembre 2020. Da ultimo, si evidenzia l’aumento da otto a dieci rate per la restituzione dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. La Legge n. 21/2021 è in vigore dal 2 marzo 2021.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe” – cfr. Aggiornamento AP n. 004/2021) contenente, tra le altre, rilevanti novità per i datori di lavoro.

A tale riguardo, si segnala la proroga fino al 30 aprile 2021 della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali. Viene, inoltre, concessa la sanatoria per le domande di integrazione salariale causa COVID-19 e i Modd. SR41 per la liquidazione dei relativi trattamenti non trasmessi entro i termini decadenziali scaduti entro il 31 dicembre 2020. Da ultimo, si evidenzia l’aumento da otto a dieci rate per la restituzione dell’ulteriore detrazione fiscale non spettante a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

La Legge n. 21/2021 è in vigore dal 2 marzo 2021.

Si fornisce di seguito l’analisi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.

 

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI (ART. 11, COMMA 9)

Come noto, la prescrizione dei contributi previdenziali è disciplinata dall’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 che, dal 1° gennaio 1996, ha unificato in cinque anni i termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali.

NB. In seguito alla conversione in legge del DL n. 183/2020 è stato confermato l’art. 11, comma 9 che dispone la sospensione, dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2021, della suddetta prescrizione quinquennale. I termini di prescrizione riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il Legislatore precisa che qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio è differito al 1° luglio 2021.

Preme ricordare che, in relazione al contributo pensionistico, la riduzione del termine da decennale a quinquennale non si applica, anche dopo il 1° gennaio 1996, nell’ipotesi in cui sia il lavoratore (o i suoi superstiti) a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro. In tal caso, la prescrizione resta decennale.

 

DOMANDE DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19 E MODD. SR41: SANATORIA 2020 (ART. 11, COMMA 10-BIS, 10-TER)

Nel corso del 2020, sono emersi numerosi casi di invii, da parte delle aziende, delle domande di integrazione salariale causa COVID-19 e dei Modd. SR41 per la liquidazione dei relativi trattamenti, oltre i termini decadenziali. Al fine di sanare queste situazioni e consentire la corresponsione delle indennità ai lavoratori senza che il relativo onere ricada sulle aziende, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande e dei Modd. SR41 scaduti entro il 31 dicembre 2020.

NOVITÀ: In particolare, in sede di conversione in legge del DL n. 183/2020, all’art. 11, è stato introdotto il comma 10-bis che differisce al 31 marzo 2021 i termini di decadenza per:

  • l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19,
  • la trasmissione dei dati necessari per il pagamento delle prestazioni (Modd. SR41), scaduti entro il 31 dicembre 2020.

NB. La sanatoria riguarderà, dunque, le domande di integrazione salariale causa COVID-19 e i Modd. SR41 per la liquidazione dei relativi trattamenti i cui termini decadenziali sono scaduti entro il 31 dicembre 2020. Ciò implica che eventuali domande e Modd. SR41 relativi a settimane di integrazione salariale del mese di dicembre 2020, i cui termini decadenziali avevano scadenza entro il 31 gennaio 2021, non possono rientrare nell’ambito di applicazione della sanatoria disposta dal Decreto Milleproroghe.

 

CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 12, COMMA 1)

Il DL n. 34/2020, all’art. 43-bis introdotto in sede di conversione in legge, aveva previsto, per l’anno 2020, la possibilità per le aziende di stipulare contratti di rete, allo scopo di favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche, conseguenti a situazioni di crisi o stato di emergenza (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020).

NB. In seguito alla conversione in legge del DL n. 183/2020 viene prorogata, per l’anno 2021, la possibilità (in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge) di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

 

PROROGA DEI TERMINI CORRELATI CON LO STATO DI EMERGENZA (ART. 19)

NB. Con la conversione in legge del DL n. 183/2020 è confermata la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ad oggi disposta fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

Di particolare interesse per i datori di lavoro risulta essere la proroga della procedura semplificata per effettuare le comunicazioni di lavoro agile (smart working) e della possibilità, per i datori di lavoro privati, di far ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017.

A ciò si aggiunge la proroga delle disposizioni di cui:

  • all’articolo 16, commi 1 e 2, del DL n. 18/2020, ai sensi del quale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
  • all’articolo 83 del DL n. 34/2020, in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale (cfr. Aggiornamento AP n. 422/2020). Tale articolo impone, in particolare, ai datori di lavoro (pubblici e privati) di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei cd. lavoratori “fragili”.

 

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA (ART. 22 – bis)

La legge di conversione del DL n. 183/2020 interviene anche in relazione ai termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, fissati dagli articoli 152 e 157 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nonché dall’articolo 68 del DL n. 18/2020. I predetti termini sono stati oggetto di modifica da parte dell’articolo 1 del DL n. 7/2021 (cfr. Aggiornamento AP n. 075/2021).

NB. Si tratta, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, del differimento dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio/salario.

NOVITÀ: Ora, l’articolo 22-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL n. 183/2020, recepisce e conferma i predetti termini come modificati dal DL n. 7/2021.

 

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (ART. 22 – sexies)

Con la conversione il legge del DL n. 183/2020 è stato introdotto l’art. 22-sexies che riscrive l’articolo 2 del DL n. 3/2020 avente per oggetto l’ulteriore detrazione fiscale. Di fatto, vengono recepite le modifiche apportate in materia dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e dal successivo DL n. 182/2020 (cfr Aggiornamento AP n. 003/2020).

Nello specifico:

  • il comma 1, articolo 2 del DL n. 3/2020 disciplina l’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta nel corso del secondo semestre 2020;
  • il comma 2, articolo 2 del DL n. 3/2020 regolamenta l’ulteriore detrazione fiscale spettante a partire dal periodo d’imposta 2021.

Con specifico riguardo alle operazioni di conguaglio di fine anno, il Legislatore ha previsto che l’eventuale importo di ulteriore detrazione fiscale non spettante precedentemente riconosciuto, se di ammontare superiore a euro 60, va trattenuto al lavoratore e restituito all’Erario in forma rateale a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

NOVITÀ: La legge di conversione del DL n. 183/2020, all’art. 22-sexies, va a modificare il comma 3, articolo 2 del DL n. 3/2020, stabilendo che la restituzione dell’ulteriore detrazione avvenga in dieci rate anziché in otto come precedentemente previsto.

NB. La restituzione dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuata in dieci rate con riferimento non solo all’ulteriore detrazione relativa al periodo d’imposta 2021 (e successivi) ma anche con riferimento all’ulteriore detrazione relativa al periodo d’imposta 2020 per la quale risulta essere già in corso la rateizzazione (avviata a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2020). Ciò implica la necessità, da parte dei sostituti d’imposta, di provvedere alla rideterminazione del numero di rate residue e del relativo ammontare.

 

 

LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Arianna De Carlo

Head of Payroll Department

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