SICUREZZA COVID: ADEMPIMENTI URGENTI PROFESSIONI SANITARIE
DL 01/04/2021 N. 44
Spett.li clienti,
A seguito della pubblicazione del decreto legge n. 44 del 31.03.21 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” si invia, in allegato, la comunicazione di Regione Lombardia con la quale la predetta chiede entro oggi 06/04/2021 l’invio alla pec (da pec a pec) welfare@pec.regione.lombardia.it dei nominativi dei propri dipendenti con l’indicazione della qualifica, luogo di residenza, codice fiscale, data e luogo di nascita.
Riepilogando l’art 4 del DL 44/2021:
L’articolo quattro fornisce vere e proprie istruzioni di comportamento per gli operatori socio sanitari.
“Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, nel rispetto del piano vaccinale regionale.
Come recita il comma 2 la vaccinazione non è obbligatoria “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.
Pertanto, fuori da particolari contesti, ogni operatore sanitario sarà obbligato a sottoporsi a vaccinazione, sia che si tratti di libero professionista, sia che si tratti di lavoratore dipendente; ce lo chiarisce il comma 3 del medesimo articolo che definisce che “entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”.
“Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi”; ove il lavoratore non sia stato vaccinato, lo stesso verrà chiamato per presentare il certificato vaccinale entro 5 giorni, o l’eventuale documentazione medica che ne attesti le condizioni di “esenzione”, oppure ancora la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nel caso in cui invece il lavoratore abbia volontariamente deciso di non vaccinarsi, “l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo”.
A questo punto, se il lavoratore decide ancora una volta di non sottoporsi a vaccinazione, cosa succede?
L’azienda sanitaria locale invierà l’elenco dei lavoratori renitenti ai rispettivi Ordini Professionali e, nel caso di lavoratori dipendenti, ai datori di lavoro. Pertanto in questo contesto (fatta salvo il corretto trattamento del dato particolare ai fini privacy) viene meno la riservatezza del dato, che nella generalità dei casi deve essere trattato esclusivamente dal medico competente e mai dal datore di lavoro (ndr Faq del Garante del 17 febbraio 2021 del 1 marzo 2021).
Scarica l’allegato: Comunicazione di Regione Lombardia – TRASMISSIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI DEL D.L. N. 44 DEL 31/03/2021.
LDP Payroll rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.