Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti
Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l’adempimento il datore di lavoro trasferisce l’informazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.
Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:
– lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: – lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; – lavori in cassoni ad aria compressa; – lavori svolti dai palombari; – lavori ad alte temperature; – lavorazione del vetro cavo; – lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; – lavori di asportazione dell’amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso Decreto): – prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; – macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; – costruzione di autoveicoli e di rimorchi; – apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; – elettrodomestici; – altri strumenti e apparecchi; – confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; – confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).
Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.