INFOFLASH PAYROLL MARZO 2024

Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti

Entro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento al 2023, voluta perché gli addetti a tali lavorazioni hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e con l’adempimento il datore di lavoro trasferisce l’informazione all’ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Le lavorazioni usuranti sono le seguenti:

– lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. 19 maggio 1999), come: – lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità; – lavori in cassoni ad aria compressa; – lavori svolti dai palombari; – lavori ad alte temperature; – lavorazione del vetro cavo; – lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; – lavori di asportazione dell’amianto;

  • lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
  • lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso Decreto): – prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; – macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; – costruzione di autoveicoli e di rimorchi; – apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; – elettrodomestici; – altri strumenti e apparecchi; – confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc.; – confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

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