EMERGENZA CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTI
Nel seguito l’esposizione delle più importanti novità.
Garante privacy
In data 2 marzo 2020, il Garante privacy ha diffuso una nota in risposta ai numerosi quesiti ricevuti in merito alla possibilità, per i datori di lavoro pubblici e privati, di acquisire un’“autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Il Garante informa che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extralavorativa. |
La finalità di prevenzione dalla diffusione del coronavirus deve, infatti, essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato: l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. |
Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono, altresì, i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (ad esempio, URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
D.L. 9/2020
Tra le misure previste si segnalano le seguenti.
SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI
Dichiarazione dei redditi precompilata 2020
Articolo 1
Le novità introdotte dall’articolo 16-bis, comma 5, D.L. 124/2019, in materia di ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e di riordino dei termini dell’assistenza fiscale decorrono non più dal 2021, ma già dal 2020. Perciò, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati concludono le attività di comunicazione del risultato finale all’Agenzia delle entrate, consegna al contribuente di copia della dichiarazione e trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte entro il:
- 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Per l’anno 2020 sono prorogati al 31 marzo i termini per la trasmissione in via telematica delle CU e per la loro consegna agli interessati.
Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate è prorogato al 5 maggio.
Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti del Mef, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.
Il termine per la presentazione del 730 precompilato è posticipato al 30 settembre.
La prevista messa a disposizione dei dati delle certificazioni pervenute da parte dell’Agenzia delle entrate agli interessati si applicherà a decorrere dal 2021.
Pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Articolo 5
Nei Comuni dell’area rossa sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Articolo 8
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della zona rossa, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, Decreto Mef 24 febbraio 2020.
MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO
Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Articolo 13
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni della zona rossa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale) e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2 (termine per la presentazione della domanda), e 30, comma 2 (domanda di accesso per l’assegno ordinario), del predetto decreto legislativo, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni della zona rossa, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.
Tali periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento dei medesimi, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste e dei limiti previsti dagli articoli 12, 29, commi 3 e 4, 30, comma 1, e 39, D.Lgs. 148/2015.
Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020.
I lavoratori destinatari delle norme citate devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
L’Inps provvede al monitoraggio dei limiti di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite, non prende in considerazione ulteriori domande.
Cigo per le aziende che si trovano già in Cigs
Articolo 14
Le aziende site nei Comuni della zona rossa che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un Decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi del punto precedente riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
Cassa integrazione in deroga
Articolo 15
I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di Cigd, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento di Cigd è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.
I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con D.D. del Ministero del lavoro. Le Regioni, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga che lo stesso è stato raggiunto anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso; trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente).
Indennità lavoratori autonomi
Articolo 16
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento è concesso con Decreto della Regione interessata, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. La ripartizione del limite di spesa tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con D.D. del Ministero del lavoro. Le Regioni, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Articolo 17
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva o operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le Regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con D.L. 6/2020 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cigd, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 1 mese e fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. La prestazione, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 1 mese a valere sulle risorse, assegnate alle citate Regioni e non utilizzate, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.
Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015, già citato.
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Entrata in vigore
Articolo 37
Il Decreto è entrato in vigore il 2 marzo 2020, e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com
Head of Payroll Department