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INFOFLASH PAYROLL APRILE 2020

by Arianna De Carlo | Apr 9, 2020 | infoflash

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

 

 

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi e compensi non superiori a € 50 milioni

 

Soggetti interessati

Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
  2. hanno prodotto un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
  • hanno subito una diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi, annotati negli appositi registri Iva indipendentemente dall’avvenuto incasso o dall’esigibilità differita dell’Iva di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Versamenti sospesi e periodo di sospensione

I versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (le ritenute pagate con codice tributo 1040 non sono invece sospese in modo automatico, ma su richiesta del beneficiario che riceve il pagamento; si veda in proposito infra Opzione per la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto”;
  • contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché
  • l’IVA in scadenza il 16/04/2020 e il 16/05/2020.

Entro quando effettuare i versamenti

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure
  • in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 


Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per soggetti con ricavi e compensi superiori a € 50 milioni

 

Soggetti interessati

Tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
  2. hanno prodotto un fatturato superiore a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge)
  • hanno subito una diminuzion del fatturato e/o dei corrispettivi, annotati negli appositi registri Iva indipendentemente dall’avvenuto incasso o dall’esigibilità differita dell’Iva di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Versamenti sospesi e periodo di sospensione

I versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (le ritenute pagate con codice tributo 1040 non sono invece sospese in modo automatico, ma su richiesta del beneficiario che riceve il pagamento; si veda in proposito infra Opzione per la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto”;
  • contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché
  • l’IVA in scadenza il 16/04/2020 e il 16/05/2020.

Entro quando effettuare i versamenti

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure
  • in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 


NOTE:

  1. La sospensione dei versamenti di cui sopra, opera in modo automatico (ossia senza necessità di confronto con i ricavi o il fatturato dei mesi dell’anno precedente) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

 

Per tutte le aziende, per le quali LDP provvede per vostro conto al pagamento dei Modelli F24, Vi chiediamo cortesemente di comunicarci entro il giorno 14 aprile 2020 in quale categoria rientrate e se intendete beneficiare, dove ricorrano le condizioni, della sospensione del pagamento del Modello F24 in scadenza il prossimo 16.04.2020.

Per le aziende che provvedono in autonomia al pagamento dei Modelli F24 Vi chiediamo cortesemente di comunicarci entro il giorno 14 aprile 2020 in quale categoria rientrate al fine di aggiornare i nostri archivi.

Vi chiediamo inoltre di comunicarci entro il giorno 11 maggio 2020, dove ricorrano le condizioni per beneficiare della sospensione dei pagamenti anche per il mese di aprile 2020, come vorrete procedere per il versamento del Modello F24 in scadenza il prossimo 18 maggio 2020.

 

LDP PAYROLL rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

De Carlo Arianna – adecarlo@ldp-payroll.com   

Head of Payroll Department

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