INFOFLASH LEGAL N. 1 OTTOBRE 2021

da LDP | Ott 4, 2021 | infoflash

GREEN PASS E IL MONDO DEL LAVORO PRIVATO

 

Il Decreto-legge n. 127/2021 prevede – anche nel settore privato, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza – l’obbligo di accesso al luogo di lavoro solo ai lavoratori in possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass.

Di seguito, in sintesi i tratti salienti delle previsioni di interesse.

 

1. I soggetti sottoposti al controllo

 

Dal 15 ottobre, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale, saranno tenuti a possedere ed a esibire il Green Pass, su richiesta, per accedere ai luoghi di lavoro.

L’obbligo riguarderà anche i soggetti che accedono ai locali aziendali, non solo per svolgere attività lavorativa, ma anche per finalità formative o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni; in quest’ultimo caso il controllo potrà essere effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.

 

2. I controlli da parte del datore di lavoro

 

I controlli saranno di competenza dei datori di lavoro che entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche ferma restando, ad oggi, l’impossibilità di conservare i dati, quali a titolo di esempio la data di scadenza del Green Pass.

I controlli dovranno essere effettuati “preferibilmente” all’accesso ai luoghi di lavoro (ad esempio utilizzando l’App Verifica C19) e, nel caso, “anche a campione”.

Il controllo a campione, tuttavia, potrebbe essere rischioso per il datore di lavoro, considerate le sanzioni per mancato controllo, qualora non sia in grado dimostrare di aver messo in campo l’organizzazione necessaria alle verifiche.

 

I datori di lavoro, inoltre, individueranno con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

 

3. Mancata ottemperanza delle disposizioni, conseguenze per datori di lavoro e lavoratori. Cenni.

 

Se il lavoratore dovesse comunicare di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato senza alcun diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino alla presentazione del Green Pass e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (il dipendente sprovvisto del Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro non avrà conseguenze disciplinari e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro).

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per carenza di Green Pass, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accederanno nei luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass (restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore); mentre per i datori di lavoro che non verificheranno il rispetto delle regole e che non disporranno le modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

 

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Restiamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e per ogni migliore assistenza dovesse rendersi necessaria in materia (aspetti giuslavoristici, salute e sicurezza, privacy) ed in relazione ad  ogni adempimento conseguente alla nuova normativa, ivi inclusa la predisposizione della comunicazione aziendale da trasmettere ai Vostri lavoratori ed ai soggetti delegati.

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