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INFOFLASH LEGAL N. 1 NOVEMBRE 2021

by LDP | Nov 15, 2021 | infoflash

Il Decreto Fiscale interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Stretta sui controlli, inasprite le sanzioni.

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (anche solo “Decreto Fiscale”).

 

Il testo, tra l’altro, interviene in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro novellando l’art. 14 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del D. Lgs. n. 81/2008 (meglio noto come Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro), al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.

 

Di seguito, si riportano gli aspetti principali disciplinati dal novellato art. 14.

 

In particolare, il Decreto Fiscale incide sulle condizioni per adottare il provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni:

  • è sufficiente il 10%[1] e non più 20% del personale irregolare presente sul luogo di lavoro (il provvedimento sospensivo non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa);
  • non è richiesta alcuna “recidiva” in quanto è adottato immediatamente, a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche.

 

A seguito dell’accertamento delle violazioni appena richiamate:

  • l’ente competente può disporre la sospensione in relazione alla parte (i) dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, (ii) dell’attività lavorativa prestata dai dipendenti interessati dalle violazioni[2];
  • l’ente competente può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro;
  • non è possibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per l’intero periodo di sospensione.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta predetti provvedimenti per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

 

Condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. la regolarizzazione dei lavoratori;
  2. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I (l’allegato elenca le fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti, di seguito, anche solo “Allegato I”);
  4. nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  5. nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato con riferimento a ciascuna fattispecie.

 

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

 

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a e), la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

 

Si consideri che è comunque fatta salva l’applicazione di eventuali altre sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

 

Avverso i provvedimenti menzionati adottati per l’impiego di lavoratori non regolari (cfr. Allegato I) è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.

 

Da ultimo, la norma evidenzia che il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

 

LDP rimane a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento degli argomenti sopra trattati.

 

 

 

[1] Circolare dell’INL n. 3 del 9 novembre 2021: “Una prima importante novità attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008”.

[2] Circolare dell’INL n. 3 del 9 novembre 2021: “Il provvedimento di sospensione, come in passato, è anzitutto adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”. Rispetto a tale previsione si rinvia ai chiarimenti già Pag. 4 di 6 forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo il quale “gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere” (cfr. ML circ. n. 33/2009; v. anche ML nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2021 in relazione alle manifestazioni fieristiche)” […] “Così come in passato, si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato”.

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