ACCISE SULL’ENERGIA: RICHIESTA DI RIMBORSO ADDIZIONALE ACCISE 2010-2011
La sentenza n. 27099/19
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27099/19 ha stabilito l’illegittimità delle accise provinciali sull’energia elettrica pagate per il biennio 2010-2011, poi abolite a partire dal 2012 con un decreto del 5 gennaio.
A parere della Corte tali addizionali si porrebbero in contrasto con il diritto UE poiché a differenza delle intenzioni legislative di carattere “sociale”, avevano come finalità una mera esigenza di gettito e di bilancio.
Chi può presentare la richiesta di rimborso
Secondo la sentenza citata si delineano due distinti tipi di rapporti: i) quello di natura tributaria tra il fornitore del servizio e l’Erario e ii) quello di natura privata tra il fornitore e il consumatore/l’impresa. Al riguardo, il fornitore del servizio è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Erario, mentre l’impresa può agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito; solo ove quest’ultima si riveli impossibile o eccessivamente onerosa, o ad esempio il fornitore sia fallito, l’impresa potrà chiedere il rimborso all’Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività.
Entro quali termini si può chiedere il rimborso
Posto che il rapporto tra il fornitore e l’impresa ha natura civilistica, l’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito. Considerato che il periodo incriminato è il biennio 2010-2011, tale termine è in scadenza.
Con quali modalità si può chiedere il rimborso
Le imprese interessate a recuperare l’importo delle addizionali provinciali dell’accisa corrisposta sui consumi elettrici del 2010 e 2011 dovranno agire rapidamente attraverso questi necessari step:
- inviare immediatamente al fornitore tramite pec o raccomandata A/R un atto di messa in mora con la richiesta di rimborso delle somme illegittimamente versate nel biennio 2010-2011;
- qualora la relativa richiesta di rimborso non venisse accolta dal fornitore, sarà necessario intraprendere un’azione civilistica di ripetizione dell’indebitodavanti al Giudice ordinario, il quale dovrà accertare giudizialmente l’indebito versato;
- il fornitore, qualora venisse condannato in sede giudiziale al pagamento delle somme richieste con la domanda di ripetizione, potrebbe a sua volta procedere con l’azione di rimborso nei confronti dell’Erario.
Criticità
La principale problematica della citata sentenza è che, secondo quanto in essa disposto, il fornitore di energia potrà richiedere a sua volta il rimborso all’Erario una volta superati i 3 gradi di giudizio. Dunque, l’unica via per il fornitore di ottenere a sua volta la certezza del rimborso, è quella di opporsi per vie legali all’impresa e fare ricorso fino alla Cassazione, la quale dovrà statuire sull’obbligo del fornitore di rimborsare l’impresa e consentire poi, al fornitore stesso, di richiedere a sua volta il rimborso all’Erario.
LDP è a vostra disposizione per assistervi in tale ambito, e, in particolare, per valutare la convenienza e le possibili azioni da intraprendere.