Le novità previste dalla legge di conversione del Decreto Lavoro
In data 4 luglio 2023, è entrata in vigore la L. n. 85/2023, di conversione del D.L. n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”).
Di seguito, si riportano le novità più rilevanti.
Rinnovo del contratto a tempo determinato
Come noto:
- il rinnovo consiste nell’assunzione a termine del medesimo lavoratore, da parte dello stesso datore di lavoro, dopo che il precedente contratto a termine stipulato tra le medesime parti è giunto alla sua naturale scadenza;
- la proroga, invece, consiste nel differimento della scadenza originaria apposta al contratto a termine ad una data futura.
Ciò precisato, la legge di conversione ha previsto la possibilità di rinnovare liberamente il contratto a tempo determinato nei primi 12 mesi e, solo successivamente, in presenza delle medesime causali individuate per l’ipotesi della proroga.
Con la possibilità di rinnovo del contratto a tempo determinato liberamente nei primi 12 mesi, pertanto, la disciplina del rinnovo viene a tutti gli effetti equiparata a quella della proroga.
Causali
La legge di conversione ha confermato la disciplina delle causali già introdotte dal Decreto Lavoro e quindi, superata la soglia dei 12 mesi, potranno essere prorogati o rinnovati esclusivamente:
- nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- per ragioni sostitutive di altri lavoratori.
Computo dei 12 mesi
Secondo la legge di conversione, ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dal 5 maggio 2023.
Ciò significa che se, ad esempio:
- tra le parti, prima del 5 maggio 2023, è intercorso un contratto a termine della durata di 2 mesi;
- dopo il 5 maggio 2023, le parti hanno previsto un rinnovo del contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi,
il primo contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi, in quanto stipulato prima del 5 maggio 2023, non verrà considerato nel computo dei 12 mesi.
Somministrazione
La legge di conversione ha previsto una novità in materia di contratto di somministrazione a tempo indeterminato e, nel dettaglio, con riferimento al limite quantitativo del 20% del personale assunto a tempo indeterminato alle proprie dipendenze per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
In particolare, non devono essere computati nel suddetto limite quantitativo:
- i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
- i soggetti in mobilità, disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.
Prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, invece, tali categorie di lavoratori – ora escluse – rientravano a tutti gli effetti nel computo del limite quantitativo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.
Obblighi informativi
La legge di conversione, inoltre, ha confermato che le informazioni richieste del Decreto Trasparenza e inerenti a:
- periodo di prova;
- formazione;
- durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti;
- preavviso;
- retribuzione;
- orario di lavoro;
- enti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi,
possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale.
Smart working
Da ultimo, con la legge di conversione è stato anche prorogato il diritto allo smart working:
- fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili, operanti sia nel settore privato che in quello pubblico, ed indicati nella declaratoria di cui al D.M. 4 febbraio 2022;
- fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti fragili e i lavoratori genitori di figli under 14.
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Il Team di LDP è a disposizione per fornire ai propri clienti assistenza e consulenza anche con riferimento alle novità in materia di diritto del lavoro introdotte dalla L. n. 85/2023, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Lavoro.