+39 02 48 00 65 14 info@ldp-ita.com

Inerenza fiscale dei costi delle attività di beneficio comune nelle società Benefit

by Fabio Galliani | Oct 12, 2021 | Blog

La legge che ha istituito le Società Benefit (L. 208/2015) non ha disciplinato il trattamento fiscale, ovvero la possibile deducibilità dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche, che la società benefit è obbligata a perseguire. In assenza di una specifica disposizione fiscale in tal senso, ci si chiede come si possa conciliare il principio di inerenza fiscale con l’obbligo di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Ricordiamo infatti che le Società Benefit nell’esercizio della loro attività economica coniugano lo scopo lucrativo tipico del contratto sociale e le finalità di beneficio comune che comportano la presenza di componenti negativi di reddito necessari ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di tutti gli stakeholders. Ne consegue che i costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, atteso il rispetto dei requisiti di certezza, competenza, effettività e determinabilità prescritti dalla normativa fiscale, debbano essere vagliati sotto l’ulteriore filtro dell’inerenza fiscale.

Nonostante l’originario principio circoscritto alla relazione costi-ricavi sia stato superato dalla più ampia relazione costi-attività d’impresa, l’evoluzione della giurisprudenza non ha espresso in modo definitivo il fondamento di tale principio lasciando ancora qualche dubbio in merito.

Possiamo desumere una nozione di carattere generale del principio di inerenza, implicita nel concetto di reddito, dall’art. 109 co. 5 TUIR, che afferma “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

 

>> LEGGI GLI ARTICOLI DI LDP PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ

 

In altri termini, la deducibilità dei costi sostenuti è condizionata dall’inerenza fiscale all’attività svolta poiché funzionali alla formazione del reddito. I documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria hanno chiarito in diverse occasioni che l’inerenza fiscale di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa (Risoluzione 196/2008), ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio secondo il quale l’inerenza va intesa come una correlazione in senso ampio tra il costo e l’impresa. Pertanto, l’elemento negativo del reddito «assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa».

Ciò detto, si ritiene che non tutte le spese sostenute dalla Società Benefit possano essere viste sotto la medesima lente dall’Amministrazione finanziaria.

Infatti, sebbene non emergano dubbi in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune che si connettono intimamente alla attività economica dell’impresa, attesa la “indissolubile correlazione” tra la spesa e l’impresa, alcune criticità potrebbero emergere nel caso di finalità di beneficio comune generale ossia che non presentano un legame diretto all’attività economica dell’impresa perché rientranti tra quelle spese dell’impegno soggettivo delle Società Benefit ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. In tale ultimo caso, gli oneri con finalità di beneficio comune potranno considerarsi deducibili allorquando, dall’analisi emerga chiaramente il processo logico decisionale che li lega all’attività economica dell’impresa, che ne ha richiesto l’inevitabile sostenimento.

La Società Benefit può trovare un valido supporto probatorio nella relazione annuale, che, secondo quanto previsto dalla Legge n. 208/2015, deve includere “la valutazione dell’impatto generato”. La relazione di impatto, per l’appunto, illustra gli obiettivi di impatto, specifici e generali, che la società intende realizzare, definendo le singole attività che sono state svolte per il loro raggiungimento nell’esercizio trascorso e fissando quelli da raggiungere per l’esercizio successivo, consentendo, quindi, anche di individuare i costi sostenuti e da sostenere, per il perseguimento di detti obiettivi, che confluiranno nel bilancio d’esercizio. Di non poco conto, infine, è l’impatto che il modello Benefit produce sul capitale reputazionale della società agli occhi della collettività. Pertanto, l’attitudine dei “costi Benefit” ad incrementare direttamente quell’asset intangibile rappresentato, per l’appunto, dalla propria immagine e dai riflessi positivi che ne discendono in termini di maggiore competitività sul mercato di riferimento, giustifica la loro deducibilità in quanto idonei a produrre ricavi e utili futuri.

Le riflessioni formulate, in assenza di precedenti giurisprudenziali e di documenti di prassi in materia, si basano su principi di carattere generale della normativa fiscale; si auspica pertanto un intervento che possa meglio definire in un testo legislativo ad hoc il perimetro di operatività del modello delle Società Benefit, con relativa considerazione del regime fiscale.

 

>> SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI DI LDP

    Move your business forward.
    Choose LPD as your trusted Advisor.