È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modificazioni, del DL n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Le disposizioni contenute nella Legge n. 85/2023 sono in vigore dal 4 luglio 2023, fatte salve diverse decorrenze specifiche.
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Incentivo per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione
L’assegno di inclusione sarà riconosciuto a partire dal primo gennaio 2024 come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di requisiti residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Sarà destinato ai nuclei familiari in cui almeno un componente sia nelle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Non avrà diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
Con il dl 48/2023 l’art. 10 stabilisce che i datori di lavoro privati che assumeranno beneficiari dell’assegno di inclusione potranno godere di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del:
- 100% se l’assunzione sarà a tempo indeterminato
- 100% se l’assunzione sarà in regime di apprendistato
- 50% se l’assunzione sarà a tempo determinato
Incentivo per l’assunzione di giovani
Con il dl 48/2023 l’art. 27 riconosce ai datori di lavoro privati un incentivo a chi effettua delle assunzioni dal 01/06/2023 e fino al 31/12/2023 ai giovani che rientrano nelle categorie sottoelencate:
- Soggetti con meno di 30 anni di età alla data di assunzione;
- Soggetti che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione (“NEET”);
- Siano registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è fruibile per le assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni in regime di apprendistato ed è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per una durata di 12 mesi, l’incentivo sarà corrisposto al datore di lavoro dopo relativa presentazione di domanda all’INPS. Inoltre, si precisa che l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, con riferimento al periodo di applicazione degli stessi.
Incentivo per il lavoro di persone con disabilità
L’art. 28 del DL 48/2023 ha istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo per ogni persona con disabilità con età inferiore ai 35 anni, ed assunta ai sensi della Legge 68/99 in favore di:
- Enti del terzo settore
- Organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
si precisa che il contributo spetta per le assunzioni di lavoratori disabili anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla Legge n. 68/1999, purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima.