Come discusso nel precedente articolo, pubblicato in data 21 aprile, la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile ha assunto un posto rilevante nelle scelte dei lavoratori.
In questo contesto, molti dipendenti hanno scelto di svolgere la propria attività lavorativa dall’estero, in modalità remoto, trasferendosi dall’Italia in un altro Paese, nella maggior parte dei casi appartenente all’Unione Europea.
Nel caso di trasferimento definitivo del dipendente all’estero, in costanza di rapporto di lavoro con il datore di lavoro italiano, restano da verificare gli obblighi e gli adempimenti, principalmente per il datore di lavoro italiano.
Principio generale
Nell’articolo precedente si è analizzato l’art. 11, par. 3, lett. a) del Reg. CE 883/1994, il quale stabilisce il principio della territorialità e secondo il quale il lavoratore è soggetto alla legislazione sociale del Paese in cui è prestata l’attività lavorativa.
Le norme del Regolamento che – in caso di distacco o trasferta – derogano al principio generale enunciato non trovano applicazione nel caso di trasferimenti volontari, non dettati da esigenze aziendali.
Nella fattispecie che si sta analizzando, il principio di territorialità trova piena applicazione ed il datore di lavoro, così come il lavoratore, dovranno pagare i contributi assistenziali e previdenziali nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ovvero nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa.
L’art. 21 del Reg. CE N. 987/2009 prevede l’obbligo per il datore di lavoro (estero) di adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo dipendente, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente identificato in base all’art. 11 di cui sopra. Per assolvere a tali adempimenti, la maggior parte dei Paesi dell’UE prevedono la nomina di un rappresentante contributivo in loco, il quale assume l’obbligo di calcolare e pagare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti; in alcuni casi, oltre ai contributi, sarà richiesto anche il pagamento delle imposte sul reddito, mediante il calcolo ed il pagamento delle ritenute d’imposta.
Alla luce di quanto sopra, occorrerà sempre effettuare un’analisi dettagliata della normativa del Paese in cui il lavoratore decide di trasferirsi, al fine di verificarne gli adempimenti richiesti e le modalità attraverso le quali sarà possibile dare esecuzione agli obblighi previsti.
Nel prosieguo, si analizzeranno i casi di due Paesi europei (Germania e Spagna) e, gli adempimenti da assolvere ai fini contributivi in generale in tali Stati, nell’ipotesi in cui – per il tipo di attività svolta – non sia necessaria la costituzione di una branch locale.
Le indicazioni sotto riportate si basano sulla legislazione attualmente in vigore nei Paesi considerati e non hanno la pretesa di essere esaustive.
Il lavoro agile in Germania
La normativa tedesca in termini di obblighi contributivi prevede che il datore di lavoro estero (italiano) deve assolvere i suoi obblighi contributivi come se fosse domiciliato in Germania. Il datore di lavoro italiano sarà quindi obbligato a registrarsi presso le autorità competenti, fornendo i dettagli del lavoratore, e sarà obbligato ed effettuare le operazioni di payroll – su base mensile – per il pagamento di quanto dovuto (i.e. health insurance, long-term care insurance, contributi pensionistici ed assicurazione contro la disoccupazione).
Secondo la normativa tedesca, il pagamento delle imposte sul reddito verrà effettuato in autoliquidazione dal lavoratore, che dovrà quindi predisporre autonomamente la propria dichiarazione dei redditi. In altre parole, la rappresentanza contributiva non assume gli obblighi tipici del sostituto d’imposta.
>> LEGGI ANCHE: LAVORO AGILE: QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PREVIDENZIALI
Il lavoro agile in Spagna
Anche per la Spagna, gli obblighi contributivi devono essere assolti dal datore di lavoro, il quale sarà chiamato a registrarsi (e registrare il proprio lavoratore) presso le autorità competenti spagnole e nominare un ufficio di rappresentanza contributiva per società non residenti.
A differenza del sistema tedesco (e italiano), al verificarsi delle circostanze previste, l’ufficio di rappresentanza contributiva dovrà assolvere anche al pagamento delle ritenute d’imposta sui redditi erogati al dipendente, che presta la sua attività lavorativa in Spagna.
***
Nei casi esaminati, qualora il lavoratore tornasse in Italia in trasferta per svolgere la sua attività lavorativa, per “derogare” al principio di territorialità ed evitare il pagamento dei contributi in Italia dovrà richiedere all’autorità previdenziale estera un certificato A1.