Gli emendamenti al documento oic 25 nel contesto del modello pillar two

Lo scorso 18 marzo 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità, ha pubblicato la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali. Tra i documenti emendati, particolare rilevanza assumono le novità introdotte nel documento agli emendamenti OIC 25, rubricato “imposte sul reddito” in quanto di immediata applicazione. Gli emendamenti riguardano le modalità di contabilizzazione delle imposte sul reddito conseguenti all’applicazione del modello OCSE Pillar Two (o “Secondo Pilastro”), compresa la disciplina transitoria adottata in materia di fiscalità differita e la correlata informativa da fornire nella Nota Integrativa che accompagna il Bilancio.

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Il recepimento in Italia del modello Pillar Two OCSEemendamenti OIC 25

A dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva n. 2022/2523, intesa a recepire il modello del Secondo Pilastro pubblicato dall’OCSE, nell’ambito della più ampia riforma fiscale internazionale del Global Anti-Base Erosion Model Rules. Scopo del modello è quello di garantire un livello di imposizione fiscale minimo per i grandi gruppi di imprese, sia multinazionali che nazionali, ostacolando la concorrenza fiscale tra stati e la corsa all’abbassamento delle aliquote fiscali. Il livello minimo di imposizione è ottenuto mediante l’applicazione di un’imposta integrativa qualora l’aliquota effettiva di tassazione (effettive tax rate) in ciascuna giurisdizione non raggiunga il 15%. In Italia, le disposizioni relative alla Global Minimum Tax sono state recepite dal D.lgs n. 209/2023 (cfr. artt. da 8 a 60).

Le relative disposizioni si applicano alle imprese residenti che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale che presentano ricavi annui, risultanti dal bilancio consolidato, almeno pari a 750 milioni di euro; la soglia deve essere superata in almeno due degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente precedenti a quello con riferimento al quale le disposizioni relative alla Global Minimum Tax trovano applicazione. Pertanto, le disposizioni in materia di imposta minima globale si applicano, in linea generale[1], a partire dagli esercizi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023 e, quindi, dal 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

In tale contesto, con lo scopo di recepire sotto il profilo contabile l’onere fiscale della Global Minimum Tax introdotta dal modello OCSE Secondo Pilastro, la fondazione OIC ha introdotto gli emendamenti all’OIC n. 25.

Le novità introdotte dall’OIC 25 emendato

Gli elementi di novità introdotti dagli emendamenti OIC 25 riguardano:

  • la previsione di una specifica voce del conto economico all’interno della quale iscrivere le imposte derivanti dall’applicazione del modello OCSE Secondo Pilastro;
  • la non rilevanza (temporanea) ai fini della fiscalità differita delle imposte iscritte in conseguenza dell’applicazione del modello OCSE Secondo Pilastro;
  • la specifica informativa da fornire in Nota integrativa.

Più in dettaglio, è stato chiarito, in primo luogo, che le imposte correnti riferibili all’attuazione del modello OCSE in commento debbano essere classificate in una distinta voce, denominata “Imposte correnti Secondo Pilastro”, all’interno della voce 20) del conto economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.

In secondo luogo, la Fondazione OIC ha introdotto una disposizione temporanea con la quale ha inteso precisare che le disposizioni derivanti dal modello OCSE Secondo Pilastro non rilevano ai fini della fiscalità differita. Tale scelta è stata operata al fine di rispondere ai numerosi dubbi, posti dagli operatori, circa le eventuali ricadute in bilancio delle disposizioni introdotte. Tenuto conto della complessità della materia e della difficile risoluzione di tali problematiche nel breve periodo, in linea con quanto fatto precedentemente a livello internazionale dallo IASB, l’Organismo Italiano di Contabilità ha congelato i possibili effetti che l’applicazione delle norme derivanti dal modello secondo pilastro avrebbero potuto avere sulla fiscalità differita.

Da ultimo, con riferimento all’informativa da fornire in Nota Integrativa, l’OIC 25 ha introdotto l’obbligo, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, di fornire indicazioni in merito all’inclusione della società nell’ambito di applicazione del modello del Secondo Pilastro e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione di tale modello. Devono essere, altresì, fornite indicazioni in merito alla quota parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro riferibile ai redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Gli impatti degli emendamenti sul Bilancio 2023

Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti OIC 25 fin qui analizzati, si applicano immediatamente e sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29. Ciò, tenuto conto della decorrenza delle disposizioni sulla Global Minimum Tax, comporta che gli effetti in termini di fiscalità corrente avranno ricadute per la prima volta sui bilanci 2024, per i soggetti c.d. solari.

Tuttavia, i soggetti che:

  • redigono il bilancio in forma ordinaria; e
  • chiudono il bilancio successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’applicazione dell’imposta minima globale introdotta dal modello Pillar Two, ma prima della data di efficacia delle stesse disposizioni (i.e. 2024)

devono fornire l’informativa in nota integrativa già nei bilanci 2023 (per i soggetti c.d. solari), considerato che il DLgs. 209/2023 è entrato in vigore il 29 dicembre 2023 e che le disposizioni sulla Global Minimum Tax si applicano, in generale, dagli esercizi che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Tenuto conto dell’imminente approvazione dei bilanci, è necessario, attivarsi tempestivamente al fine di raccogliere, le informazioni richieste e fornire così adeguata disclosure nella nota integrativa.

[1] Il D.Lgs n. 209/2023 ha introdotto numerose eccezioni e articolate disposizioni transitorie.

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