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Fusioni fra società: che ruolo hanno i creditori?

by Raffaele Caso | Jun 9, 2021 | Blog

I creditori pur essendo estranei alla compagine sociale delle società interessate nelle fusioni fra società giocano un ruolo determinante nella buona riuscita dell’operazione.

Le fusioni possono infatti arrecare danno ai creditori, nella misura in cui l’operazione straordinaria riduce le possibilità di soddisfazione dei loro diritti.

Anche se “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (art. 2504-bis c.c.), con l’operazione di fusione si verifica quella commistione di rapporti attivi e passivi che può indebolire la posizione del creditore nel momento in cui le società ante fusione e la società post fusione possono presentare una diversa solidità finanziaria e patrimoniale.

Per ovviare a questi rischi, è prevista la possibilità per i creditori di fare opposizione prima che la fusione sia attuata, ossia prima che sia stipulata per atto pubblico davanti al notaio.

 

La regola dei 60 giorni

Il c.c. (art. 2503) prevede che la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima iscrizione della deliberazione di fusione. Pertanto, dopo che le deliberazioni di fusione sono iscritte nel Registro Imprese, la volontà definitiva delle società di addivenire a una fusione diventa di conoscenza pubblica e i creditori che lo ritengono possono fare opposizione.

 

Le eccezioni alla regola

È quindi indispensabile attendere la decorrenza dei 60 giorni?

Sempre secondo lo stesso articolo (art. 2503), la fusione può essere attuata prima dei 60 giorni se:

  1. i creditori rilasciano il proprio consenso;
  2. i creditori che non rilasciano il loro consenso sono stati totalmente soddisfatti;
  3. si procede al deposito delle somme corrispondenti presso una banca, di regola per mezzo di depositi vincolati nell’interesse dei creditori.

Una ulteriore possibilità per anticipare la fusione è che la relazione prevista dall’articolo 2501-sexies (ossia la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione che asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie le garanzie a tutela dei creditori. In tale ipotesi giocano un ruolo di rilievo le società di revisione che devono fare i conti con le gravose responsabilità che ne derivano in quanto sono tenute a rispondere dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi (quindi anche ai creditori).

 

L’opposizione dei creditori alle fusioni

Se non ricorre nessuna eccezione, entro i 60 giorni i creditori possono presentare opposizione alle fusioni.

Di regola si tratta di opposizione presentata in forma giudiziale con l’avvio di un processo civile.

Basta quindi l’opposizione da parte di un solo creditore per impedire che l’atto pubblico di fusione sia finalizzato.

 

Il giudice e le contromosse delle società interessate alle fusioni

È possibile che ogni singolo creditore, anche magari quelli con crediti minori, possano bloccare l’operazione di fusione?

La parola passa quindi al giudice che, nonostante l’opposizione, può decidere che la fusione abbia comunque luogo se:

  1. ritiene che non vi sia pericolo di pregiudizio per il creditore;
  2. viene rilasciata idonea garanzia (da una delle società interessate alla fusione).

I crediti di ammontare non materiale rispetto ai patrimoni delle società coinvolte non possono quindi ostacolare l’operazione di fusione, ma rischiano di rallentarla e di obbligare le società, ed i loro professionisti, alla predisposizione di rapide costituzioni e memorie da sottoporre alla valutazione del giudice.

 

Come prevenire sanzioni e/o ritardi nell’operazione di riorganizzazione?

Mai quindi dimenticarsi o sottovalutare la figura del creditore nelle operazioni di fusione. E questo deve essere ben chiaro soprattutto agli amministratori delle società coinvolte nella fusione che se effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società, in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori e cagionando loro danno, sono punibili, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Prima di dare avvio ad una operazione di fusione è quindi bene che tutte le società coinvolte predispongano un esame della situazione debitoria (sulla base della natura del debito, del suo ammontare, delle relazioni esistenti con i creditori ecc.) al fine di predisporre un chiaro piano di azione (pagamenti ad acconto o a saldo, rilascio di garanzie, raccolta dei consensi preventivi ecc.) per evitare o ridurre il rischio che la stessa operazione possa subire impatti inattesi da parte del ceto creditorio.

 

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