In relazione ad una recente causa (C-218/2022) l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, nelle conclusioni rassegnate in data 8 giugno 2023, ha statuito che nulla osta ad una normativa nazionale che incoraggi la fruizione delle ferie annuali retribuite anziché la loro monetizzazione.
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Tale previsione, infatti, appare essere in linea con le finalità che persegue l’esercizio effettivo del diritto alle ferie, di fondamentale importanza per consentire ai lavoratori di reintegrare le proprie energie mentali e fisiche, contribuendo alla salute di questi ultimi sia in ambito lavorativo che al di fuori dello stesso.
La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia Europea
La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia Europea trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore avanti al Tribunale di Lecce, giudice del rinvio.
Nel caso di specie il lavoratore, impiegato pubblico, dopo aver presentato le proprie dimissioni volontarie in data 24 marzo 2016 per beneficiare del collocamento in pensione anticipata, e aver terminato quindi definitivamente il proprio rapporto di lavoro in data 1° ottobre 2016, presentava ricorso nei confronti dell’ex datore di lavoro con il quale:
- sosteneva di aver maturato, nel periodo 2013 – 2016, complessivamente 79 giorni di ferie retribuite non godute,
- chiedeva, pertanto, la monetizzazione delle stesse.
Il datore di lavoro, nel costituirsi in giudizio:
- precisava che il lavoratore era informato circa l’obbligo di fruire delle ferie annuali retribuite e dell’impossibilità di monetizzazione le stesse,
- invocava le previsioni dell’art. 5 del D.L. n. 95/2012, secondo cui le ferie annuali dei dipendenti pubblici sono obbligatoriamente fruite e il loro mancato godimento non può in alcun caso dar luogo
alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio
Il Tribunale di Lecce, quindi, spiegava che l’interpretazione fornita all’art. 5 del D.L. n. 95/2012:
- consentiva la monetizzazione delle ferie soltanto laddove le stesse non siano state godute per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore,
- ma affermava allo stesso tempo che il lavoratore potesse essere privato della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi laddove la cessazione del rapporto di lavoro, come nell’ipotesi delle dimissioni, fosse prevedibile.
Nutrendo pertanto dubbi circa un potenziale conflitto tra tale norma e la direttiva europea concernente l’orario di lavoro, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
- se la normativa europea deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie;
- se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, il pubblico dipendente deve dimostrare l’impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto lavorativo.
L’orientamento della Corte di Giustizia Europea
Con riferimento alla prima questione pregiudiziale sollevata, la Corte di Giustizia Europea statuiva che la normativa europea non osta a una normativa nazionale che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie annuali retribuite e non godute alla fine del rapporto di lavoro quando:
- il divieto di richiedere la monetizzazione delle ferie non riguarda il diritto alle ferie annuali maturate nell’anno di cessazione del rapporto di lavoro;
- il lavoratore ha avuto la possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite nei precedenti anni di riferimento;
- il datore di lavoro ha incoraggiato il lavoratore a fruire delle ferie;
- il datore di lavoro ha informato il lavoratore circa il fatto che le ferie annuali retribuite e non godute non possono essere cumulate per essere sostituite dalla richiesta di monetizzazione delle stesse al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale sollevata, invece, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che spetta al datore di lavoro l’onere di provare:
- di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie;
- di avere informato il lavoratore circa l’impossibilità della monetizzazione delle ferie al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore, nonostante ciò, abbia deciso comunque di non fruire delle stesse,
diversamente, qualora il datore di lavoro non dimostri quanto sopra, il lavoratore deve essere risarcito.
Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra, è fondamentale per il datore di lavoro ricordare ai propri dipendenti l’importanza del godimento delle ferie annuali retribuite ed incentivare una razionale pianificazione delle stesse, considerato che queste rappresentano un diritto di fondamentale importanza, la cui finalità è quella di consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psico-fisiche.