L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 23/E/2023 fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.
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Lo stesso decreto (D.L. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.
Resta inteso che qualora il valore dei beni (tra cui rientra anche l’autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente) o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Presupposto oggettivo
l D.L. n. 48/2023, decreto Lavoro, ha introdotto importanti novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.
In particolare, l’art. 40 del decreto Lavoro stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR.
In linea generale, l’art. 51, comma 3, terzo periodo, TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.
In deroga all’art. 51 e limitatamente al solo periodo d’imposta 2023, il decreto include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di 3.000 euro, a formare il reddito di lavoro dipendente.
Ambito soggettivo
L’agevolazione prevista, valida esclusivamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.
Questa disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 TUIR.
Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’art. 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che:
- abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);
- In caso di età non superiore a 24 anni, abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro.
In base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
Oggetto dell’agevolazione
Con riferimento, invece, alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:
- beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:
- i buoni acquisto;
- i buoni carburante;
- i cesti natalizi;
- i premi per assicurazioni extra-professionali;
- il cellulare ad uso privato;
- i generi in natura prodotti dall’azienda;
- somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ambito di applicazione
Per poter usufruire del beneficio, il dipendente è tenuto a comunicare formalmente al suo datore di lavoro il suo diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a suo carico.
Non essendo specificata una modalità precisa per questa comunicazione, essa può essere effettuata in accordo tra le due parti, indicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Qualora si verifichi la perdita dei requisiti comunicati al datore di lavoro per l’anno 2023 secondo le indicazioni del precedente paragrafo, il dipendente ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al suo datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei successivi periodi di paga e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.