Esonero contributivo del 50% a favore delle mamme lavoratrici

L’Inps, con messaggio n. 4042/2022, ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro previsto dall’articolo 1, comma 137, L. 234/2021.

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  1. L’Istituto ha precisato che:
    • l’agevolazione in trattazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
    • l’esonero in oggetto dev’essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo. Nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, dev’essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge. La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro;
    • l’esonero in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. È ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022-giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022-dicembre 2022. La suddetta cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.

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