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L’esonero contributivo per l’assunzione di donne

by Arianna De Carlo | Jun 30, 2021 | Blog

L’art. 1 co. 16 – 19 della L. 178/2020 prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 co. 9 – 11 della L. 92/2012 sia riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui.

Ai fini del diritto all’agevolazione, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nonché subordinato, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Chi può chiedere lo sgravio contributivo?

La circ. INPS 32/2021 aveva precisato che l’espressione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, visto il richiamo effettuato all’art. 4 della L. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’art. 4 co. 8 – 11 della citata legge.

Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Per il riconoscimento dell’incentivo è richiesto, in alternativa, uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi), ovvero il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere l’agevolazione, pertanto se il beneficio è richiesto per:

  • un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione;
  • per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

 

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Per quali assunzioni si può accedere all’incentivo?

L’incentivo in questione spetta per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Sul punto, con il messaggio Inps 1421/2021  si precisa che il beneficio:

  • può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati. In questo caso, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

Quanto vale l’esonero contributivo?

L’agevolazione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’INPS chiarisce che, l’incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Infine, per l’agevolazione relativa all’assunzione delle donne occorre la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

In materia è uscita la circolare INPS N. 32 del 22 febbraio 2021.L’istituto riconferma l’attesa per l’approvazione della Commissione UE sullo sgravio, dopo la quale verranno emanate le istruzioni operative per le denunce contributive.

 

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