Torna l’equiparazione quarantena-malattia. Quali benefici (e costi) per i datori di lavoro?

da Arianna De Carlo | Nov 23, 2021 | Blog

Il decreto Fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2022, ripristina l’equiparazione della quarantena da Covid-19 alla malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela INPS fino al 31 dicembre 2021. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS sono finanziati per 663,1 milioni di euro per il 2020 e 976,7 milioni di euro per il 2021. I datori di lavoro privati riceveranno, per ciascun anno solare, un rimborso di 600 euro per ogni lavoratore che non ha titolo all’indennità di malattia. Con riferimento ai lavoratori che hanno invece titolo a ricevere l’indennità, restano a carico del datore la retribuzione per i primi 3 giorni di quarantena e l’integrazione dell’indennità per i giorni successivi.

Il D.L. n. 146/2021, collegato alla legge di Bilancio 2022, ripristina la parificazione dei periodi di quarantena da Covid-19 ai periodi di malattia.

A tal fine, l’art. 8 modifica in più parti l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, che ha disposto l’equiparazione ai fini economici della quarantena alla malattia in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela a carico dell’INPS e ne dispone l’applicazione fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe finire anche lo stato di emergenza.

Viene così risolto il problema segnalato dall’INPS, che, con il messaggio n. 2842/2021, avvertiva l’utenza che, poiché per il 2021 il legislatore non aveva stanziato nuove risorse, l’indennità non avrebbe potuto essere erogata per gli eventi avvenuti in detto anno e, forse, nemmeno per una parte del 2020.

 

Il provvedimento di copertura finanziaria

Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

 

>> LEGGI GLI ARTICOLI DI LDP PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOVITÀ

 

Ristoro per i datori di lavoro…

Viene ora previsto un parziale ristoro per i datori di lavoro del settore privato che sostengono l’onere della malattia in quanto il lavoratore non ha diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. Essendo abrogata la disposizione che poneva a carico dello Stato gli oneri sostenuti dal datore di lavoro, l’intervento dello Stato è ora volto a risarcire gli oneri sostenuti dall’INPS per le tutele in argomento.

Pertanto, in base alla nuova norma, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato assicurati presso l’INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) potranno ricevere per ciascun anno solare, un rimborso forfettario di 600 euro per ogni lavoratore che non ha titolo a ricevere l’indennità di malattia dall’INPS.

N.B. Il rimborso spetta solo nel caso in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non potesse essere svolta in modalità agile.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 e, qualora detto limite sia raggiunto, l’INPS non procederà a ulteriori rimborsi. Il pagamento dell’una tantum è effettuato dall’INPS dietro presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Istituto, che, nell’effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all’acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati.

 

…e limiti

Per i lavoratori che hanno titolo a ricevere l’indennità di malattia dall’INPS, invece, l’intervento dello Stato interessa la sola indennità a carico dell’INPS e restano pertanto a carico del datore di lavoro gli oneri di sua competenza che si concretizzano nella retribuzione spettante per i primi tre giorni dell’evento, la c.d. carenza, e nell’integrazione dell’indennità per i giorni successivi.

Questo cambiamento di rotta, se mantenuto nella conversione in legge del decreto, comporta che i datori di lavoro che hanno iscritto in bilancio le somme che avrebbero dovuto essere rimborsate dallo Stato dovranno ora quantificare gli importi rimasti a loro carico da portare a costo.

 

Tutela dei lavoratori “fragili”

Con riguardo alla tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2, art. 26, del D.L. n. 18/2020, l’art. 2-ter della Legge n. 133 del 24 settembre 2021, di conversione del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, ha prorogato il diritto all’assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero fino al 31 dicembre 2021, quindi fino alla fine dello stato di emergenza, prorogando altresì il regime di smart working. Pertanto, fino alla fine del 2021, i lavoratori fragili del settore pubblico e di quello privato, con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, possono assentarsi dal lavoro, vedendosi equiparata la suddetta assenza al ricovero ospedaliero. Il periodo di assenza è escluso dal computo del comporto.

 

>> SCOPRI DI PIÙ SUI SERVIZI DI LDP

 

    Move your business forward.
    Choose LPD as your trusted Advisor.