Con il recepimento delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 della Direttiva UE n.2017/2455, della Direttiva UE 2019/1995 e del DLGS 83/2021 relative alle prestazioni di servizi ed alle vendite a distanza di beni effettuate all’interno della UE, dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore nuove regole per l’ e-commerce. Sono interessate le imprese che effettuano vendite a distanza di beni a privati in altri Stati UE limitatamente alle cessioni eseguite direttamente o tramite un proprio sito internet, escluse quindi le vendite facilitate da interfacce elettroniche, a meno che il marketplace non si limiti ad agire da intermediario e faciliti esclusivamente le vendite mettendo in contatto il venditore e il compratore finale e la cessione avviene direttamente tra fornitore e cliente.
Il primo aspetto riguarda l’importo-soglia fissato per tali operazioni: le imprese che vendono a privati in altri paesi UE, intervenendo nel trasporto, devono considerare che, superata la soglia unica, netto Iva, di € 10.000, l’IVA è dovuta nello Stato di destinazione dei beni. Il nuovo limite va calcolato sommando le vendite effettuate in tutti i paesi UE; non esisteranno pertanto più le cosiddette “soglie di protezione” per le vendite di beni ai consumatori di altri Stati UE fissate in precedenza in euro. Nel calcolo dei € 10.000 oltre alle vendite a distanza intra-UE, entrano anche i servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradio-diffusione ed Elettronici) verso privati comunitari, non rientrano invece le vendite a distanza interne né le prestazioni di servizi B2C.
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Quando viene superata la soglia unica di € 10.000 le imprese hanno due opzioni:
- Identificazione ai fini IVA o nomina di un rappresentante fiscale in ogni singolo Stato membro in cui esegue le vendite al fine di applicare l’IVA locale con le relative regole;
- Adesione al nuovo regime OSS (One-Stop Shop), che consente di applicare l’imposta dell’altro Stato senza aprire una posizione IVA locale. L’adesione può avvenire in un solo Stato dell’Unione Europea. Con il nuovo regime speciale, non vi è l’obbligo di emissione di fattura; nel caso si presentasse la necessità di farlo andrebbero applicare le regole dello Stato in cui l’impresa ha deciso di registrarsi con il nuovo regime. L’imposta sulle vendite in ogni Paese UE con le rispettive aliquote sarà dichiara e versata trimestralmente all’Erario nazionale per essere ripartita dallo stesso successivamente fra i vari Stati. Chi aderisce a tale regime è obbligato ad applicarlo per un periodo minimo di due anni.
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Di fatto, l’OSS è una facoltà per gli operatori comunitari di semplificare gli obblighi in materia di IVA che consente loro di:
- registrare elettronicamente l’IVA in un unico Stato membro per tutte le vendite ammissibili di beni e servizi a clienti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
- dichiarare tramite un’unica dichiarazione elettronica, effettuando un unico pagamento, l’IVA dovuta su tutte le vendite a distanza effettuate a livello intracomunitario;
- collaborare con l’amministrazione fiscale di un unico Stato membro, quello in cui si è registrati, ed utilizzando un’unica lingua.
In Italia, è stato designato il Centro Operativo di Pescara (COP) quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali OSS per le attività e-commerce.
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