MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE |
Sospensione di adempimenti e versamenti
Differimento generalizzato dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
Soggetti interessati
Tutti i contribuenti che non rientrano nelle categorie sotto rappresentate.
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
I versamenti verso le Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020 : IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Entro quando procedere con il versamento
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 marzo 2020.
Sospensione generalizzata degli adempimenti fiscali
Soggetti interessati
Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Adempimenti fiscali sospesi e periodo di sospensione
Gli adempimenti fiscali – diversi:
-
- dai versamenti;
- dall’effettuazione delle ritenute alla fonte;
- dalle trattenute relative all’addizionale regionale o comunale;
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Entro quando procedere gli adempimenti fiscali
Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.
Sospensione dei versamenti per contribuenti con ricavi e compensi non superiori a € 2 milioni
Soggetti interessati
Società e stabili organizzazioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 (31/12/2019 per i soggetti con l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
I versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, relativi a:
-
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, e a trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché
- l’IVA in scadenza nel mese di marzo.
Entro quando effettuare i versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
-
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per i contribuenti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Versamenti sospesi e periodo di sospensione
- I versamenti da autoliquidazione relativi a: IVA
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
-
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti per i contribuenti della c.d. «zona rossa»
I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni della c.d. “zona rossa”).
Sospensione adempimenti e versamenti
- I versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- I sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
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Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per il settore del turismo
Le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Sospensione di adempimenti e versamenti
- I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020;
- Il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
-
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero,
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per specifici settori
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del DLgs n. 117/2017.
Sospensione di adempimenti e versamenti
- I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020;
- Il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
-
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero:
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e premi assicurativi per il settore dello sport
Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
Sospensione di adempimenti e versamenti
- I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo compreso tra il 2 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020;
- Il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi:
-
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero,
- in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si da luogo al rimborso di quanto già versato.
TABELLA RIEPILOGO ADEMPIMENTI E VERSAMENTI
Contribuenti | Versamenti e adempimenti sospesi | Nuovo termini |
Tutti i contribuenti che non rientrano nelle categorie sotto rappresentate | Versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 | I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 20 marzo 2020 |
Tutti i contribuenti | Adempimenti tributari diversi rispetto ai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 | Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni |
Contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione, con ricavi e compensi non superiori a € 2 milioni | Versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria e l’IVA in scadenza nel mese di marzo | I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data |
Contribuenti delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza | Versamenti IVA che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 | I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data |
Contribuenti della c.d. “zona rossa” | Adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate. I sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte | I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 |
BILANCIO 2019 |
Assemblee di approvazione nel contesto emergenziale
L’art. 106 del decreto legge introduce disposizioni dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. La norma, valida per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data – se successiva – fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. Le assemblee per approvazione del bilancio 2019, in deroga a quanto previsto dal codice civile e dallo statuto sociale, possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
INTERVENTO E VOTO
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea può svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, purché sia garantita: l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
VOTO IN FORMA SCRITTA
- è prevista una deroga per le società a responsabilità limitata che possono sempre consentire l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2019
Si ricorda che, come previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali e internazionali, la nota integrativa e la relazione sulla gestione devono contenere informazioni di carattere economico e finanziario riferite a fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Tali indicazioni devono illustrare, per quanto possibile, i rischi aziendali e la possibile evoluzione della gestione.
P.A. SOSPENSIONE TERMINI |
Sospensione termini attinenti alle attività degli Enti impositori
Gli uffici degli enti impositori sospendono i termini attinenti alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Misure relative alle istanze di interpello
Per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi in capo alle Amministrazioni finanziarie i termini (ivi compresi quelli decorrenti a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta) entro cui rispondere alle istanze di interpello presentate dai contribuenti ai sensi:
- dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente);
- dell’articolo 6 del Lgs. n. 128/2015 (Disposizioni in materia di c.d. “Adempimento collaborativo”);
- dell’articolo 2 del Lgs. n. 147/2015 (c.d. Interpello nuovi investimenti).
Medesima sospensione vale anche per il computo dei termini previsti all’articolo 3 del DLgs n. 156/2014, per regolarizzare (a seguito di invito dell’Amministrazione finanziaria) le istanze di interpello rivelatesi carenti dei requisiti richiesti dalla norma.
Per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sono sospesi anche tutti i termini previsti per:
- la comunicazione relativa al giudizio sull’ammissione al regime del c.d. “adempimento collaborativo”, prevista all’articolo 7, comma 2, del DLgs n. 128/2015, previsto a carico dell’Amministrazione finanziaria;
- l’espletamento delle procedure e degli adempimenti per la c.d. cooperazione e collaborazione rafforzata, disciplinata dall’articolo 1-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50;
- l’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti agli articoli 31-ter e 31-quater del DPR n. 600/1973, in materia, rispettivamente, di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- la regolazione delle procedure previste in materia di c.d. “Patent Box” dall’articolo 1 (commi da 37 a 43) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Tutti i termini di risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (i.e. dal 1°giugno 2020).
Sospensione attività di accesso all’Anagrafe Tributaria
Nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 vengono sospese le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza consistenti nelle risposte alle istanze formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione, finalizzate all’accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, da parte dell’ufficiale giudiziario, per la ricerca di beni da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario.
Sospensione dei termini relativi al rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione
Nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 vengono sospesi in capo alle Amministrazioni pubbliche i termini di risposta alle istanze di accesso agli atti regolate dall’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico di cui all’articolo 5 del Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.
Proroga dei termini di decadenza e prescrizione inerenti alla attività degli uffici degli Enti impositori
Vengono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, per effetto di espresso rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 12 del DLgs n. 159/2015 ed in deroga al divieto di proroga dei termini di decadenza e prescrizione previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente);
In ragione di ciò, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il termine del 31 dicembre 2020 sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In conseguenza di ciò, le attività di accertamento relative al periodo di imposta 2015, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
Sospensione versamenti
Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:
-
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi;
- avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;
in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e 31 maggio 2020.
Detta sospensione si applica anche:
-
- agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del D. n. 639/1910;
- nuovi atti esecutivi di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 792, Legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Entro quando effettuare adempimenti e versamenti
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e. entro il 30 giugno 2020). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Slittano al 31 maggio 2020 i termini di versamento:
-
- del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera d), del DL n.119/2018, nonché articolo 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34/2019);
- del 31 marzo 2020 in materia di c.d. «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, Legge n. 145/2018).
Sospensione dei termini dei processi tributari e rinvio delle udienze
È disposta la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni per la conclusione della procedura di reclamo-mediazione di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del DLgs n. 546/1992, prevista per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro;
In base all’articolo 83 del Decreto Cura Italia dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresa la proposizione di impugnazioni, e tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
CIRCOLAZIONE DI MERCI |
Limitazioni alla circolazione di beni e merci
A seguito dell’adozione dei Dpcm dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti («MIT») – in linea con quanto espresso dal Ministro degli Interni, dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Capo della Protezione Civile – con una nota rilasciata in data 8 marzo 2020, ha chiarito che:
- NON ci sono limitazioni per il trasporto delle merci. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale;
- NON sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dai provvedimenti;
- Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci conservando a bordo i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative.
- Gli operatori del settore della logistica possono continuare a muoversi all’interno e all’esterno dei territori limitati, conservando a bordo i documenti di viaggio comprovanti le esigenze lavorative.
Nonostante le recenti misure relative alla limitazione della libertà di movimento degli individui, il nuovo Dpcm 11 marzo 2020 NON pone diverse misure restrittive in merito alla circolazione e al trasporto di beni e merci, anche transfrontalieri.
Inoltre, il MIT (Ministero Interno dei Trasporti) sta lavorando per garantire il ripristino della circolazione transfrontaliera delle merci, ove limitato da altri Stati.
Anche per le aziende di logistica e trasporti, resta fermo quanto previsto dal Dpcm 11 marzo 2020 in merito alle misure da implementare per il contenimento del COVID-19, ove applicabili, quali:
-
- adozione di modalità di lavoro agile (nel caso di specie, per i dipendenti che non siano trasportatori e/o corrieri);
- sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio (ad esempio, dotazione dei dispositivi di protezione individuale);
- sanificazione dei luoghi di lavoro (nel caso di specie, dei mezzi di trasporto utilizzati).
MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE |
Tra le prime misure urgenti a sostegno delle imprese si è intervenuto su:
Credito d’imposta per spese di sanificazione
Credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000,00 . Risorse messe a disposizione nel 2020 pari a €50.000.000,00 .
Credito d’imposta su crediti inesigibili
– Possibilità di trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate riferite alla cessione a titolo oneroso di crediti inesigibili entro il 31-12-2020 e in misura non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Opzione non assoggettabilità di compensi a ritenuta d’acconto
Per accedere a tale opzione il soggetto effettua e rilascia apposita dichiarazione al debitore.
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Fondo di garanzia PMI (MEDIOCREDITO). Per la durata di 9 mesi si applicano le seguenti misure:
– La garanzia è concessa a titolo gratuito;
– L’importo massimo garantito per singola impresa è pari a € 5 milioni;
– per interventi di garanzia diretta la copertura è pari all’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000 ;
– per le operazioni di riassicurazione la percentuale di copertura massima è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima del 80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000 .
- È ammessa la rinegoziazione del debito esistente con erogazione di ulteriore credito di almeno il 10% del debito residuo in aggiunta al debito esistente;
- Estensione della garanzia del fondo, ove già accordata la sospensione di pagamento delle rate a causa di effetti connessi all’epidemia Covid-19;
- La garanzia per investimenti nel settore alberghiero e immobiliare con durata di almeno 10 anni e di importo superiore a 500.000 € è cumulabile con altre garanzie;
- Possibilità di elevazione della garanzia del fondo su specifici portafogli di finanziamento verso imprese colpite dal Covid-19 appartenenti a specifici settori;
- La garanzia per nuovi finanziamenti a 18 mesi fino a 3.000 € erogati da banche a favore di imprenditori individuali, artisti o professionisti e’ pari al 80% in via diretta e al 90% in riassicurazione
Liquidità alle imprese
– Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di riduzione del fatturato, concederà liquidità tramite banche fino ad un massimo dell’80% del totale dell’esposizione.
Finanziamenti per l’internazionalizzazione
– Possono essere sospesi fino al 31-12-2020 i pagamenti delle rate dei finanziamenti concessi dal Mediocredito.
Sostegno finanziario a prestiti erogati
– Irrevocabilità delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti fino al 30 settembre 2020;
– Proroga della scadenza dei prestiti fino al 30 settembre 2020;
– Sospensione delle rate per i mutui, altri finanziamenti e canoni leasing fino al 30 settembre 2020;
– Applicabilità delle misure elencate alle sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate;
Diritti camerali (per le imprese nei territori della «zona rossa»)
– sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i diritti camerali annuali;
– Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 le sanzioni amministrative;
– tali pagamenti saranno dovuti entro il 31 maggio 2020;
Polizze assicurative (per le imprese nei territori della «zona rossa»)
– sono sospesi i pagamenti delle rate delle polizze vita, nuzialità e natalità scadenti tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020;
– I versamenti per le polizze assicurative dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 o ratealmente entro il 31 dicembre 2020;
– La sospensione dai pagamenti non riguarda i contratti assicurativi stipulati durante il periodo di sospensione.
Sospensione dei pagamenti delle utenze (per le imprese nei territori della «zona rossa»)
– Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, con riferimento ai settori dell’energia, dell’acqua, del gas, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani;
– L’autorità di regolazione per energia, reti e ambienti disciplinerà, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto le modalità di rateizzazione delle fatture oggetto di sospensione;
– La sospensione del canone di abbonamento per le radioaudizioni avviene senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Contenimento dei costi dei confidi per le PMI
– I contributi annui e le altre somme corrisposte sono deducibili dai contributi previsti a favore dei confidi;
Mutui agevolati
– Le imprese beneficiarie dei mutui concessi da Invitalia, con sede o unità locale nella «zona rossa» possono beneficiare di un moratoria di 12 mesi sulle rate a scadere il 31 dicembre 2020;
– La moratoria può essere richiesta anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, purché il relativo credito non risulti iscritto a ruolo o non siano già incardinati contenziosi per il recupero dello stesso;
– La domanda di moratoria, che può comprendere anche transazioni già perfezionate deve essere presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Misure per il credito all’esportazione
– Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare garanzia a favore di SACE S.p.a. per operazioni nel settore crocieristico.
Fondo di solidarietà mutui ipotecari
– Possibilità estesa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti la possibilità di attivare il Fondo e sospendere fino a 9 mesi il pagamento delle rate di mutui ipotecari a seguito del rilascio di una autocertificazione che dichiari di aver registrato un calo del fatturato superiore al 33%;
– Possibilità da parte del Fondo del pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%.
Procedure di allerta introdotte dal Codice della Crisi d’impresa
– Gli obblighi di segnalazione previsti per gli organi di controllo e per i creditori pubblici qualificati per tutte le imprese operano a decorrere dal 15 febbraio 2021.
LDP è a Vostra totale disposizione per eventuali approfondimenti e azioni necessarie.