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Completata l’approvazione della Direttiva UE con le nuove regole intracomunitarie delle “Quick Fixes”

by Valeria Tempesti | Nov 9, 2021 | Blog

Il Consiglio dei Ministri, in data 28 ottobre 2021, ha approvato il Decreto Legislativo (ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che recepisce, a livello nazionale, il pacchetto di misure fiscali già introdotte dal legislatore europeo – denominate “Quick fixes” – riguardante l’armonizzazione e la semplificazione della normativa IVA nelle operazioni realizzate tra Stati membri.

Il Decreto Legislativo arriva a quasi due anni dalla data prevista (il recepimento doveva avvenire entro il 1° gennaio 2020), e converte in legge la Direttiva 2018/1910/UE, introdotta dalla Commissione Europea per migliorare il coordinamento delle normative applicate dai vari Stati Membri nelle operazioni intracomunitarie, oltre che preparare le basi per un nuovo regime IVA applicabile in Europa (probabilmente dal 1° luglio 2022).

Vale la pena di ricordare, infatti, che con la Direttiva sopra citata, è entrata in vigore la prima parte di un’ampia riforma dell’IVA sugli scambi intracomunitari, che può comportare un concreto impatto dal punto di vista fiscale e gestionale sul business degli operatori italiani e stranieri. In particolare, questa prima riforma ha riguardato quattro temi fondamentali, di cui riportiamo di seguito una sintesi.

 

Call-off stock

Con la riforma è stato semplificato e uniformato a livello Comunitario il trattamento fiscale di questi contratti, particolarmente interessanti per le imprese perché consentono di differire la tassazione dal momento dell’invio della merce al momento del prelievo di questa da parte del cliente.

Di fondamentale importanza tra i requisiti introdotti, oltre che la notifica circa l’inizio del trasporto della merce, è l’assenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato verso cui i beni sono trasferiti e la scadenza del regime di favore nei 12 mesi successivi al trasporto, trascorsi i quali l’operazione deve considerarsi perfezionata.

È prevista inoltre la corretta tenuta di un registro per tutti gli operatori, alla quale si affiancherà la necessità di implementazione di un sistema gestionale degli stock che possa monitorare in maniera puntuale le tempistiche di carico/scarico della merce.

 

Rilevanza del VIES e del modello INTRASTAT nelle operazioni intracomunitarie

Con la riforma delle Quick Fixes si è resa sostanziale la qualifica di soggetto passivo del cliente e il suo numero di identificazione VIES, che diventa uno dei requisiti fondamentali per realizzare un’operazione intracomunitaria secondo il regime di non imponibilità previsto dal DL 331/1993.

Al possesso del numero identificativo VIES, che deve essere comunicato preventivamente dal commissionario al cedente, si affianca anche il requisito del corretto invio dei dati mediante gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitari (i cd. modelli Intra).

 

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Prova delle cessioni intracomunitarie

Sono previste nuove regole in merito alla documentazione di supporto alle operazioni intracomunitarie, che si arricchisce di nuovi elementi in assenza dei quali l’operazione può essere qualificata come interna, e quindi assoggettata ad IVA. In particolare, in caso di trasporto curato dal cedente, sono necessari almeno due dei seguenti elementi di prova:

  1. documento di trasporto/CMR firmato dal cedente, dal cessionario e dal vettore;
  2. polizza di carico;
  3. fattura del trasporto aereo;
  4. fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure, uno degli elementi di cui sopra e uno dei seguenti:

  1. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  2. documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto;
  3. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermino l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  4. ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.

In caso di trasporto curato dal cessionario o per suo conto, valgono gli stessi elementi di cui sopra, cui si aggiunge il CMR o dichiarazione sottoscritta dal cessionario attestante il trasporto e ricezione della merce, che deve pervenire entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.

 

Cessioni a catena

La riforma sulle cessioni a catena si è resa necessaria al fine di dare certezza e uniformità a livello europeo circa il trattamento delle operazioni nelle quali il trasporto è organizzato dall’operatore intermedio o dal promotore. Queste operazioni si caratterizzano per il fatto di essere formate da più di una cessione, e quindi di coinvolgere più soggetti, ma con un solo trasporto intracomunitario di beni.

La novità introdotta riguarda la previsione circa il trattamento di non imponibilità IVA, che può essere riservato soltanto alla cessione che comporta il trasferimento dei beni nell’altro Stato. Ai fini dell’imputazione del trasporto a una sola delle cessioni della catena, si rende necessario quindi effettuare una valutazione di tutte le circostanze e le caratteristiche delle operazioni effettuate, in modo da determinare quale tra queste sia in grado di soddisfare tutte le condizioni proprie di una cessione intra UE.

In conclusione, pur se le nuove regole descritte sono già note, – e peraltro già applicate dagli operatori – con questo Decreto Legislativo l’Italia ha completato un iter normativo di fondamentale importanza per l’armonizzazione nel continente del trattamento IVA delle operazioni intracomunitarie. Restiamo quindi in attesa della seconda parte della riforma, che dovrà essere realizzata entro il 1 luglio 2022.

 

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