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Novità nei meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali internazionali con la Direttiva DRM

by Valeria Tempesti | Jul 7, 2021 | Blog

È ormai in vigore da un anno il D. Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 che ha attuato la Direttiva (UE) 2017/1852 del 10 ottobre 2017, riguardante i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea. La Direttiva – nota come Direttiva DRM (Dispute Resolution Mechanism), ha avuto lo scopo di creare, all’interno dell’Unione Europea, un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, riducendo costi e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita.

Per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, la Direttiva DRM istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio, al fine di risolvere le controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di Accordi e Convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione.

Questo intervento si è reso necessario anche alla luce delle numerose controversie fiscali esistenti in ambito europeo: le stime elaborate prima dell’entrata in vigore della direttiva, mostravano numeri di oltre 2.000 controversie nell’Unione, di cui il 45% avviate oltre due anni prima. Era evidente la necessità di potenziare lo strumento della cd. procedura amichevole (Mutual Agreement Procedure «MAP»), la quale, ancorché funzionante, comportava comunque alcune criticità, tra le quali spiccavano l’ambito di applicazione limitato (la MAP era infatti applicabile alle sole controversie in materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni), un accesso a tratti difficile alla procedura e la durata incerta della stessa.

Tutto questo non poteva che penalizzare indirettamente le aziende e i loro piani di sviluppo, implicando quindi ulteriori costi, la riprogrammazione di piani economici, la ridefinizione degli investimenti, o peggio, la sospensione di determinate attività di business.

ll nuovo meccanismo garantisce, invece, alle imprese, di risolvere in modo più rapido ed efficace le controversie connesse ai trattati fiscali, in particolare quelle afferenti alla doppia imposizione, che costituisce un notevole ostacolo per le imprese, in quanto, oltre a generare incertezza nel contribuente, può indurre anche problemi di natura finanziaria.

Cerchiamo di capire meglio l’ambito di applicazione della Direttiva DRM.

Si ricorda che la doppia imposizione si verifica quando due o più Paesi rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un contribuente. Ad esempio, può presentarsi tramite un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse, o in un’interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale. Finora era in vigore solo una convenzione multilaterale che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato, ma non sempre il contribuente poteva disporre dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente; né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale essendo libere in termini temporali.

La Direttiva DRM, si introduce quindi in ottica di superamento delle criticità evidenziate apportando le seguenti novità:

  1. introduzione di meccanismi di natura arbitrale (eventuali) e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente;
  2. riconoscimento di un ruolo attivo al contribuente, con ampi poteri di impulso in caso di inerzia delle Autorità competenti coinvolte, o per contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura;
  3. possibilità per il contribuente di tutelarsi nelle opportune sedi giurisdizionali, tramite l’istituzione di vere e proprie procedure a garanzia dei propri diritti;
  4. introduzione di uno standard comune a livello internazionale in materia di controversie fiscali internazionali nei Trattati e delle Convenzioni vigenti.

 

Una delle principali novità: l’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo

Tra i numerosi tratti di novità del procedimento previsto dalla Direttiva DRM, vale la pena soffermarsi sull’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

In ambito soggettivo, la Direttiva DRM si rivolge a qualunque persona, fisica o giuridica, che eserciti o meno attività imprenditoriale purché sia residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro e sempreché la questione riguardi un tema di doppia imposizione.

In ambito, invece, oggettivo, il procedimento oltre a considerare i temi dei prezzi di trasferimento e dell’attribuzione di utili alle stabili organizzazioni, conta, anche i seguenti:

  • la contestazione della residenza fiscale di persone fisiche, società o altri enti esteri (fenomeni di doppia residenza e di estero-vestizione);
  • la contestazione di stabile organizzazione occulta di società non residenti;
  • i debiti per imposte estere ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni al fine di beneficiare del credito d’imposta ex art.165 Tuir;
  • le contestazioni relative a ritenute su flussi crossborder(royalties, interessi, dividendi) di fonte italiana, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
  • gli APA (Advanced Pricing Agreements) bilaterali.

 

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Come funziona il meccanismo di risoluzione delle controversie

Il meccanismo di risoluzione delle controversie internazionali si articola nei seguenti principali step:

  • i contribuenti possono avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni;
  • se al termine di questo periodo non si è arrivati ad una soluzione, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva destinata a pronunciare un parere. In caso di inadempienza degli Stati membri, il contribuente può agire tramite vie legali dinanzi al giudice nazionale per obbligare gli Stati membri ad agire. La commissione consultiva sarà composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati ed è tenuta a esprimere un parere entro 6 mesi, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere;
  • gli Stati membri sono tenuti a pubblicare la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti. Se, una volta presa la decisione, questa non è attuata dallo Stato, il contribuente può chiederne l’attuazione dinanzi al giudice nazionale.

 

Conclusioni

La Direttiva DRM rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione delle controversie internazionali, anche al fine di superare le inefficienze dei precedenti strumenti. L’attribuzione di un ampio potere di impulso a favore del contribuente che mira a superare l’inerzia delle Amministrazioni coinvolte, e l’ampliamento dell’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione rendono più facilmente realizzabili gli obiettivi di eliminazione della doppia imposizione.

L’auspicio è che l’Amministrazione Finanziaria possa cogliere adeguatamente la ratio della disciplina comunitaria, sostenendo una interpretazione ed applicazione del D. Lgs. 49/2020 che la attui, in modo tale da favorire il confronto tra le Amministrazioni internazionali senza negare i diritti e le aspettative dei contribuenti.

 

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