Dopo le numerose proroghe, intervenute da ultimo con il Decreto Sostegni, il 16 maggio è in scadenza la Digital Service tax (imposta sui servizi digitali, anche denominata web tax) introdotta con la Legge finanziaria 2019, poi modificata con la Legge di Bilancio 2020.
L’imposta sui servizi digitali è un’imposta di nuova introduzione nel nostro ordinamento, e prende le mosse dalle varie tipologie di intervento, a livello internazionale, in materia di tassazione dell’economia digitale. Tale introduzione si è resa “necessaria” soprattutto alla luce della forte crescita che la stessa economia digitale sta avendo. Il contesto è infatti sempre più in espansione, considerando il fatto che tutte le attività economiche, anche le più tradizionali, si sono adeguate al mondo digitale. Insomma, per dirla con le parole della stessa OCSE, “the digital economy is increasily becoming the economy itself”.
In cosa consiste e chi è interessato dalla Digital Service Tax?
A livello nazionale, l’imposta digitale è applicata nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura di specifici servizi, quali la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti. In altre parole, tutti quei servizi per i quali assume maggiore rilievo il contributo degli utenti localizzati sul territorio nazionale, come autonomo fattore di creazione della ricchezza del gruppo.
In forza di un particolare meccanismo, viene assoggettata a tassazione in Italia una quota dei profitti lordi che le multinazionali traggono dai predetti servizi digitali e, in particolare, la quota attribuibile al valore generato dagli utenti in quanto fornitori di big data.
Più precisamente, la nuova imposta colpisce i ricavi relativi a:
- i messaggi pubblicitari mirati, diretti agli utenti di un’interfaccia digitale;
- la messa a disposizione di un’interfaccia multilaterale che facilita la comunicazione tra gli utenti;
- la trasmissione di dati digitali, raccolti dagli utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Sotto il profilo soggettivo, si punta alle grandi multinazionali: gli obbligati a versare la Digital Service tax sono infatti coloro che nell’esercizio di un’attività d’impresa hanno realizzato, nell’anno precedente e ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi per almeno 750 milioni di euro e percepiscono nel medesimo periodo ricavi per servizi digitali localizzati nel territorio italiano per almeno 5,5 milioni di euro.
Sotto il profilo oggettivo, invece, si punta a tassare i ricavi percepiti da utenti localizzati nel territorio dello Stato, da individuare tramite la “geolocalizzazione” del dispositivo, di cui l’indirizzo IP (protocollo informatico) può costituire un indicatore.
La Digital Service Tax nel contesto internazionale
Se in Italia, dunque, le multinazionali sono chiamate a breve al versamento della Digital Service tax, vediamo cosa sta accadendo invece negli altri Paesi del mondo e come gli stessi stanno affrontando la crescita (e la tassazione) dell’economia digitale.
Sul fronte della fiscalità internazionale, le misure messe in atto possono essere distinte in tre diverse tipologie di interventi, riconducibili a:
- misure che cercano di andare a colpire i profitti realizzati dalle multinazionali che operano in più Paesi, come ad esempio stanno facendo il Regno Unito e l’Australia tramite la diverted profit tax, volta ad evitare che le grandi multinazionali (digitali e non), che svolgono attività nel Paese dirottino gli utili all’estero presso giurisdizioni a bassa fiscalità;
- misure che cercano di “equalizzare” il carico fiscaledei gruppi facendo leva sulla presenza digitale in un dato Paese e prevedendo l’applicazione di una withholding tax (come, ad esempio, la equalization levy indiana) o di una imposta ad hoc, come la digital service tax applicata da molti Paesi Europei (Francia, Spagna, Ungheria, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, e adesso anche in Italia);
- misure tese a creare nuovi criteri impositivi(esempio con la nuova definizione di stabile organizzazione digitale) o ad adattare tributi già esistenti ai nuovi business digitali (gli esempi sono Taiwan e Pakistan, che applicano withholding tax già previste dall’ordinamento allargandole alle nuove transazioni digitali).
Guardando al contesto europeo, i singoli Paesi si sono mossi autonomamente sulla tassazione dell’economia digitale, creando molte difformità di applicazione dell’imposta, come si evince dalla tabella di seguito:
Paese | Aliquota | Oggetto | Soglia di fatturato globale | Soglia di fatturato domestico |
Austria | 5% | Pubblicità | 750 mln | 25 mln |
Belgio | 3% | Vendita dei dati degli utenti | 750 mln | 5 mln |
Rep. Ceca | 5% | Pubblicità indirizzata
uso di interfacce Web multilaterali e fornitura di dati utenti |
750 mln | 5 mln |
Francia | 3% | Offerta di interfaccia Web e
pubblicità basata sui dati degli utenti |
750 mln | 25 mln |
Ungheria | 7,5% | Pubblicità digitale | 307 mln | N/A |
Sul piano internazionale, siamo quindi in presenza di numerose misure tra loro scoordinate, da un lato con i singoli Stati che fanno leva sul proprio potere impositivo per tassare autonomamente i servizi digitali, e dall’altro con l’Europa che punta invece a introdurre una imposta sui servizi digitali armonizzata e soprattutto volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione o violazioni di trattati internazionali.
A tutto questo si aggiunge anche la discussione che la stessa Europa sta tentando di riprendere con l’amministrazione americana di Biden.Plausibilmente, potrebbe avere la meglio la strategia europea mirante ad implementare una tassazione dei servizi unitaria, per evitare che i singoli Stati creino una giungla di tasse a discapito della competitività delle imprese europee, ma sarà necessario in primis adottare uno schema condiviso e capire se tale schema verrà, e in quale misura, condiviso dagli Stati Uniti.
Si delinea quindi un rompicapo piuttosto complesso, derivante dal divario tra la produzione di valore digitale e il modo in cui questa è tassata, di cui in futuro si vedrà (forse) una soluzione.