Gli Stati dell’Unione Europea scambieranno automaticamente con i Paesi partners i dati ricevuti dai cosiddetti “giganti del web”, allo scopo di monitorare i numeri di chi utilizza le loro piattaforme digitali per fare business: questo lo scopo che intende perseguire la nuova Direttiva DAC 7 – n. 2021/514 – adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 22 marzo 2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 25 marzo 2021.
La Direttiva si inserisce nell’ambito delle nuove iniziative dell’Unione Europea nel settore della trasparenza fiscale, partite con l’originaria direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (la DAC 1). Lo scopo è di portare avanti l’importante azione internazionale svolta dall’OCSE con il Progetto BEPS del cd. “Mandatory Disclosure Rules”, nell’ottica di rafforzare la trasparenza fiscale, considerata il principale strumento per contrastare le pratiche elusive internazionali e la pianificazione fiscale aggressiva.
In cosa consiste e a chi si rivolge la DAC 7?
Il tema è più che mai attuale considerato l’evolversi dell’utilizzo del web come luogo nel quale condurre il proprio business. Abbiamo visto infatti che un maggiore utilizzo della tecnologia per studiare, lavorare, fare acquisti e rimanere in contatto con il mondo ha dato vita a nuove abitudini digitali. Di fatto, l’online è diventato il primo canale di acquisto per moltissimi consumatori e solo in Italia, nel 2020, i nuovi consumatori online sono triplicati rispetto all’anno precedente.
La DAC 7 si inserisce dunque in questo contesto, obbligando i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori attivi sulle loro piattaforme: i giganti del web diventeranno, così, “collaboratori fiscali”. Può accadere, infatti, che le multinazionali del web riescano a non far emergere i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali, in particolare quando queste operano in diversi Paesi, con conseguente evasione delle imposte ivi dovute. Ne conseguono, quindi, due effetti: 1) gli Stati membri perdono gettito fiscale e 2) le aziende attive sulle piattaforme digitali godono di un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali.
Le nuove norme consentiranno dunque alle autorità fiscali nazionali di raggiungere vari obiettivi:
- individuare i redditi percepiti dai venditori attraverso le piattaforme digitali, determinandone i relativi obblighi fiscali;
- migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri.
Di fatto, con l’attuazione della DAC 7 gli Stati membri imporranno ai gestori di piattaforme l’obbligo di raccogliere i dati sulle attività economiche svolte dai rispettivi venditori, che si collocano sulla piattaforma medesima, e comunicarli alle autorità fiscali. Secondo la Direttiva, le attività oggetto di comunicazione riguarderanno:
- la locazione di beni immobili, sia residenziali che commerciali;
- i servizi personali;
- la vendita di beni;
- il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Come già predisposto in sede di adozione della DAC 6, che invece si è inserita nello scambio di informazioni delle transazioni internazionali legate alla presenza dell’indebito vantaggio fiscale, anche in questo caso è prevista una comunicazione da parte della società in un solo Stato membro. Non solo: anche le piattaforme situate fuori dall’Unione Europea sono soggette all’obbligo, dovendo comunque registrarsi in uno Stato membro e inviare le informazioni a quest’ultimo che, a sua volta, le condividerà con gli altri Stati membri.
Le nuove norme forniscono inoltre un quadro che consentirà alle autorità competenti di due o più Stati membri di effettuare audit congiunti a partire, secondo il testo normativo, dal 2024. In sostanza, diventerà più facile ottenere informazioni su gruppi di contribuenti da parte degli Stati grazie ad un meccanismo di collaborazione più efficace e immediato rispetto a quanto ci sia oggi.
Quali sono le tempistiche e le sanzioni relative alla DAC 7?
Nella Direttiva è previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla DAC 7, mentre la loro applicazione dovrebbe scattare a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Riguardo le sanzioni in caso di mancato e/o ripetuto inadempimento degli obblighi comunicativi da parte delle piattaforme digitali, queste dovrebbero essere graduali, in caso di mancato rispetto delle regole, fino alla sanzione massima che potrebbe consistere nella sospensione di accesso al mercato.
Peraltro, lo stesso gestore della piattaforma può, a sua volta, rivalersi su di un cliente non collaborativo. Infatti, qualora un venditore non fornisca le informazioni indicate dopo due solleciti a seguito della richiesta iniziale del gestore di piattaforma, passati 60 giorni, tale gestore può chiudere il conto del venditore e impedirgli di registrarsi nuovamente sulla piattaforma, oppure può trattenere il corrispettivo dovuto al venditore finché questi non fornisca le informazioni richieste.
I prossimi passi
Come detto, si attende un recepimento della Direttiva nella normativa nazionale entro il prossimo anno, al fine di dare attuazione alla Direttiva a partire dal 1 gennaio 2023, se i termini saranno rispettati. Seguiremo quindi l’evoluzione di queste nuove disposizioni e l’impatto che avranno sugli attori coinvolti, nonché sul mercato di riferimento.