Con la Legge di Bilancio 2023, per la prima volta il governo presta attenzione al mondo delle criptovalute stabilendo a livello legislativo il trattamento fiscale delle operazioni che hanno ad oggetto criptovalute e altre cripto-attività.
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Fino a oggi le uniche indicazioni disponibili si trovavano solo in alcuni documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate; oggi però il tema è stato finalmente trattato dalla legge di bilancio per il 2023 attraverso ben 5 articoli.
Con le nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2023, la tassazione delle criptovalute trova spazio all’interno del Testo Unico Imposte sul Reddito, D.P.R. 917/76 con l’aggiunta all’articolo 67, comma 1, della lettera c-sexies (dedicata appunto alle cripto-attività) dopo la lettera c-quinquies.
In tema di criptovalute, hanno rilevanza fiscale i casi di seguito riportati:
- Scambio con criptovalute;
- Scambio con NFT;
- Cambi in valuta .
Per i casi suindicati, la differenza tra il valore incassato ed il valore fiscale concorre alla formazione del reddito e sarà soggetto ad opportuna tassazione prevista per legge.
I riferimenti normativi sulle cripto nella Legge di Bilancio sono i seguenti:
- 31 Tassazione delle operatività su crypto-attività:
- 32 Valutazione crypto-attività
- 33 Rideterminazione del valore delle crypto-attività
- 34 Regolamentazione delle crypto-attività
- 35 Imposta di bollo sulle crypto-attività
Tassazione delle criptovalute e delle criptoattività
Il testo della Legge stabilisce che:
- Le plusvalenze generate dalle crypto vanno ricondotte nel dominio dei “Redditi diversi” a cui viene applicata una aliquota del 26%;
- Le plusvalenze al di sotto dei 2.000 euro sono considerate esentasse;
- La plusvalenza non si calcola invece per le operazioni di conversione tra criptovalute simili.
In altre parole, se scambiassimo Bitcoinper euro e realizziamo una plusvalenza, subiremmo una tassazione del 26%. Se invece scambiassimo Bitcoin per USDC (criptovaluta definita stablecoin) e realizzassimo una plusvalenza, quest’ultima rimarrebbe solo potenziale e non subirebbe tassazione fino a quando tale (valuta digitale ancorata a un’attività di riserva stabile come il dollaro statunitense o l’oro) non sarà convertita in valuta avente corso legale.
Per plusvalenza si intende la differenza tra il corrispettivo ottenuto – ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate – e il costo o il valore di acquisto.
In definitiva, tutte le volte che si ottiene un guadagno dallo scambio di criptovalute o cripto-attività, occorre procedere a tassazione della plusvalenza, eccetto nei casi di permuta.
Per quanto riguarda le minusvalenze, il testo stabilisce che solo la quota di minusvalenze che supera la quota di 2 mila euro può essere portata in deduzione dalle eventuali plusvalenze entro i quattro anni successivi.
Le crypto, inoltre, dovranno essere indicate nel quadro RW nella dichiarazione dei .
Ha invece rilevanza fiscale l’uso di una cripto attività per l’acquisto di un servizio, un bene o una qualsiasi tipologia di attività legata agli asset virtuali come, ad esempio, comprare un NFT con una moneta digitale.
Lo scambio criptovalute – NFT è quindi equiparato al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro.